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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 22
- Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali
1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell' articolo 21, comma 2.
2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.
3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.
4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.
5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.
6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.
7. Nell’ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all’articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell’ordine di lista.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.