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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 18
- Soglie di accesso ai seggi
1. Accedono al riparto dei seggi:
a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;
b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.