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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 15
- Elezione del Presidente della Giunta regionale
1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.
2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell’evento.
4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.
5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.
6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l’elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d’età.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.