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Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 settembre 2014

Art. 11
- Modalità di presentazione delle liste
1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all’articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo.(1)

Si veda l'art. 1 della l.r. 9 dicembre 2014, n. 75.

3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l’unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.(3)

Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29, art. 1.

4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. Nessuna elettrice e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 16 dicembre 2014, n. 79 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 19 marzo 2015, n. 29 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.