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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), f), l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);


Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Vista la legge regionale 7 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale);


Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);


Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 28 (Nuova disciplina della società Logistica Toscana S.c.r.l.)


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 9 dicembre 2014;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 dicembre 2014;


Considerato quanto segue:



Per quanto concerne il Capo I (Disposizioni in materia di entrata):


1. Al fine di dare attuazione all’Sito esternoarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) sono disciplinate le tasse di concessioni regionali quali tributi propri, e rideterminato l'importo della tassa per l’abilitazione all’esercizio venatorio;


2. In relazione alla disciplina delle tasse di concessione regionale quali tributi propri si reputa necessario abrogare la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 54/1980 , che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, risultando più corretta l'applicazione della normativa sanzionatoria tributaria, cioè quella dettata l.r. 31/2005 ;


3. È opportuno intervenire sulle aliquote IRAP per gli esercizi commerciali che abbiano al loro interno o rimuovano apparecchi per il gioco d'azzardo, rispettivamente mediante una maggiorazione o una riduzione dell'aliquota;


4. Al fine di coordinare le politiche regionali in materia di IRAP con quelle nazionali come declinate nella legge di stabilità, è opportuno circoscrivere al solo anno 2014 gli effetti della norma agevolativa per le imprese certificate EMAS.



Per quanto concerne il capo II (Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica):


5. Ai fini dell'adeguamento della disciplina dell'avvocatura regionale della Toscana all'Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 , è necessario definire le regole per l'attribuzione dei compensi in base al rendimento individuale e per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi. Sono altresì fissati i limiti inderogabili all'erogazione dei compensi professionali stabiliti dalla legislazione nazionale, che comporta il superamento dei tetti precedentemente stabiliti dalla contrattazione decentrata, per il resto da ritenersi confermata.



Per quanto concerne il capo III (Disposizioni in materia ambientale):


6. È necessario modificare l’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 , la cui applicazione ha dato luogo a dubbi di natura interpretativa, al fine di introdurre una disciplina diversificata in relazione alle varie forme di sostegno finanziario della Regione, per la realizzazione degli interventi di bonifica di competenza degli enti pubblici territoriali, che si possono configurare come anticipazioni con obbligo di restituzione oppure come contributi a fondo perduto;


7. È necessario altresì chiarire la natura sostitutiva dell’intervento della Regione, nei casi in cui il comune competente ometta di eseguire gli interventi di bonifica in danno, con conseguente recupero delle spese sostenute a carico dello stesso comune inadempiente mediante l’istituto della compensazione.



Per quanto concerne il capo IV (Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture):


8. Al fine di dare attuazione all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, è necessario prevedere il finanziamento per la completa realizzazione delle opere relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, intervento che è stato recente inserito nel Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive), cosiddetto “decreto sblocca Italia”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ;


9. La Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) stabilisce che spetta allo Stato “l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II”;


10. Al fine di dare attuazione all’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 e al successivo atto integrativo del 2011, riguardo alle opere per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, con riferimento alla realizzazione della darsena Europa nel porto di Livorno è stato previsto il concorso finanziario della Regione all’attività di realizzazione dei relativi interventi per una spesa massima di euro 170.000.000,00 per l’anno 2015;


11. È opportuno finanziare, fino alla stipula del contratto con l'aggiudicatario della gara per il TPL su gomma in attuazione della l.r. 65/2010 , le risorse necessarie alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto derivanti dai rinnovi contrattuali di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale 2002/2007;


12. Per favorire l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico locale con conseguente diminuzione degli oneri per servizio pubblico che la pubblica amministrazione deve versare alle aziende di trasporto, è necessario introdurre modifiche della disciplina concernente gli obblighi degli utenti dei servizi di trasporto e le relative sanzioni, al fine di ridurre il fenomeno del mancato pagamento del titolo di viaggio;


13 È necessario procedere alla rimodulazione sull'annualità 2015 di alcuni stanziamenti previsti dalle precedenti leggi finanziare sull'annualità 2014 per interventi relativi alla viabilità locale integrata con la viabilità di interesse regionale e, attraverso un incremento del finanziamento già previsto, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a sud della stazione ferroviaria di Pistoia;


14. È necessario stanziare contributi straordinari per:


- il completamento della seconda tangenziale di Prato e le connessioni ai comuni limitrofi al fine di consentire la fruizione dell’intero tratto a sud dell’autostrada A11, fino alla SR in comune di Quarrata, per garantire così i collegamenti, soprattutto per i mezzi pesanti con il casello autostradale di Prato ovest;

- la definizione dei progetti relativi agli interventi sulla viabilità locale definiti nel documento annuale di programmazione (DAP);

- la realizzazione di interventi di risistemazione della viabilità locale in Comune di Zeri, danneggiata da eventi alluvionali;

- la realizzazione degli interventi riguardanti la viabilità, la cui progettazione è prevista in attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’accordo di programma per la redazione della progettazione definitiva dell'intervento di adeguamento della diga di Levane e delle opere ad esso connesse;

- la realizzazione di un ponte ciclopedonale ed equestre sull’Ombrone in Comune di Grosseto, che consenta di collegare il territorio del Parco della Maremma con la viabilità locale a nord del Parco stesso e che permetta anche di superare uno dei punti critici, per il quale ad oggi non esistono valide soluzioni alternative, al fine della realizzazione dell’itinerario ciclabile tirrenico.


15. È necessario stanziare contributi straordinari per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento di alcuni punti di attraversamento dell’Arno e altri interventi sulla viabilità locale in provincia di Arezzo mediante:


- interventi di risanamento e restauro dello storico Ponte Buriano sulla strada provinciale 01 per garantire l’efficienza della viabilità alternativa di attraversamento dell’Arno nella zona;

- l’adeguamento per consentire il transito in sicurezza del ponte che collega la stazione di Ponte a Poppi con la viabilità utilizzata per raggiungere gli istituti scolastici nel Comune di Poppi;

- intervento straordinario di manutenzione e di messa in sicurezza della strada “Talla - Bicciano - Vezza - Casavecchia - San Martino Sopr’Arno”;

- messa in sicurezza, al fine di migliorare la viabilità pedonale, del tratto della SP 327 in località Vado nel Comune di Monte San Savino.



Per quanto concerne il capo V (Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale):


16. È necessario prorogare i commissari straordinari e i collegi sindacali degli Estav, soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di consentire loro di predisporre una situazione contabile al 31 dicembre 2014;


17. È necessario riproporre alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 .



Per quanto concerne il capo VII (Disposizioni diverse):


18. È necessario, al fine di mantenere inalterata l’entità del capitale sociale, in relazione al ruolo che la società riveste per la promozione e lo sviluppo della logistica, aumentare la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale di Logistica Toscana S.c.r.l. in considerazione della dismissione delle partecipazioni possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista all’Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e all’Sito esternoarticolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”);


19. È opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendoli fra Università e Comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana, l'avvio di due nuove progettazioni relative alla cittadella aeroportuale e alla Stazione radiotelegrafica marconiana di Coltano e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo alla Sapienza;


20. È opportuno assegnare un contributo straordinario al Comune di Magliano in Toscana per il ripristino ed il recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014;


21. È opportuno promuovere, anche attraverso un sostegno economico, la realizzazione di un progetto di valorizzazione e pubblica fruizione del Parco archeologico della città etrusca di Gonfienti;


22. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione nei confronti della Fondazione Carnevale di Viareggio al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015;


23. È necessario un intervento finanziario straordinario della Regione in favore della Fondazione “Festival Pucciniano”, in una fase di notevole difficoltà della Fondazione stessa per il venir meno di importanti apporti di finanziamento privato, a parziale copertura della spesa per la costruzione del nuovo teatro all’aperto di Torre del Lago Puccini;


24. È necessario sostenere finanziariamente il Comune di Crespina Lorenzana affinché possa provvedere, in considerazione della inagibilità e conseguente chiusura dell’edificio attualmente destinato alla scuola secondaria di primo grado, alla realizzazione del nuovo edificio scolastico che ospiterà la scuola secondaria di primo grado; il Comune di Impruneta, in considerazione della chiusura del plesso scolastico adibito a scuola dell’infanzia e alla carenze strutturali dell’edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, nel rinnovamento dei plessi scolastici del territorio, con la realizzazione del nuovo edificio scolastico destinato ad ospitare la scuola primaria; il Comune di Uzzano per l'ampliamento funzionale del complesso scolastico "La Pineta" in località Torricchio;


25. È opportuno, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna, sostenere finanziariamente interventi che consentano la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e garantiscano un corretto esercizio di tutti gli sport invernali, accrescendo la capacità turistica, durante tutto l'arco dell'anno, del territorio dei comprensori interessati, promuovendone lo sviluppo economico;


26. È necessario intervenire urgentemente per il ripristino e il parziale rifacimento di impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento, nonché intervenire rapidamente, a seguito dell'assegnazione di eventi sportivi di particolare rilievo, per l'adeguamento di impianti che non presentano attualmente le misure di capienza e di sicurezza necessarie;


27. È particolarmente adeguata la proposta del Comune di Firenze di assegnare il complesso di archeologia industriale denominato “ex Meccanotessile” quale nuova sede per lo svolgimento delle attività statutarie dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA) sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel campo del design, al fine di creare un centro di ricerca e formazione al design che possa dialogare nel modo più ampio con l’intero territorio ed esserne agente di sviluppo;


28. La prossima conclusione delle procedure previste dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) e quindi la emanazione dei decreti di acquisizione dei beni già trasferiti ai comuni ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 2, della legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino – gestione commissariale) rendono necessario assicurare copertura finanziaria alle spese, imputabili alla realizzazione dell’invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario straordinario per l’invaso di Bilancino, conclusa alla data dal 18 luglio 2011;


29. A seguito dell’entrata in vigore del decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Sito esternolegge 10 aprile 1985, n. 163 ” è opportuno mettere in condizione la Regione di poter corrispondere finanziariamente ai requisiti posti dal decreto ministeriale citato, con particolare riferimento al possibile riconoscimento di un Teatro nazionale in Toscana;


30. È opportuno un sostegno finanziario della Regione, in concorso con i soci fondatori (Comune di Siena, Provincia di Siena e Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Siena) in favore dell’ “Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana” di Siena.



Per quanto concerne il capo VIII (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”):


31. A fronte dell'intervento in materia di tasse sulle concessioni regionali che prevede anche un diverso importo delle tasse di concessione relative all'abilitazione all'esercizio venatorio si rende necessario, al fine di razionalizzare la spesa, modificare la ripartizione delle risorse regionali destinate agli interventi nel settore faunistico-venatorio.



Per quanto concerne il capo IX (Disposizioni in materia di programmazione):


32. Alla luce dell'esito positivo della misura, contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2014, con cui la Regione Toscana, unica in Europa, al fine di garantire la continuità delle politiche di coesione, ha iscritto a carico del bilancio di previsione 2014 delle somme a titolo di anticipazione le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall’Unione europea, si dispone anche per l'anno 2015 un'anticipazione volta a finanziare, in particolare, politiche in materia di tirocini, energia, lavori socialmente utili e per garantire l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica dei programmi operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale (POR FESR), FSE, FEASR e del PO Italia-Francia Marittimo.



Per quanto concerne il capo X (Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”):


33. Le politiche di contenimento della spesa pubblica sono state oggetto di interventi legislativi da parte del Consiglio regionale sin dal 2010, con l’approvazione della legge regionale n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa) finalizzata a perseguire l’obiettivo di riduzione e razionalizzazione della complessiva spesa consiliare;


34. A quel primo intervento sono succeduti nel tempo altri qualificanti interventi legislativi del medesimo tenore che hanno, tra le altre cose, inciso anche sull’istituto dell’assegno vitalizio per consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato, prevedendone la soppressione a decorrere dalla decima legislatura;


35. Muovendosi nel solco già tracciato, si ritiene opportuno procedere ad un ulteriore intervento normativo attraverso una modifica della l.r. 3/2009 finalizzata a definire modalità e limiti di erogazione dei vitalizi in essere e di quelli che devono essere erogati, stabilendo che il relativo diritto sorga a sessantacinque anni di età, a fronte degli attuali sessanta, con l’applicazione delle medesime disposizioni previste dai regolamenti parlamentari per coloro che hanno svolto più legislature e disponendo penalizzazioni a scalare per coloro che hanno effettuato un’unica legislatura, nel caso di volontaria anticipazione di detto limite di età, comunque entro il limite minimo invalicabile di sessanta anni di età;


36. Si ritiene altresì opportuno, nel quadro del contenimento complessivo eccezionale della spesa pubblica per fronteggiare l’attuale contesto economico, anche facendo ricorso a misure straordinarie temporanee, prevedere una misura provvisoria – definita in linea con i criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità dettati della Corte costituzionale per questo genere di interventi - consistente in una riduzione, per i prossimi tre anni, degli importi di tutti i vitalizi in essere, calcolata con percentuali progressive in relazione all’entità del vitalizio stesso e facendo esenti gli importi di minore entità;


37. Si consente, inoltre, a chi intende rinunciare in via permanente al vitalizio, la ripetizione dei contributi già versati;


38. Si introducono disposizioni manutentive per la disciplina di casi particolari e, segnatamente, l’eliminazione di disposizioni transitorie che consentivano nelle legislature passate la fruizione del vitalizio ad una età inferiore nonché la correzione delle disposizioni relative all’assegno di reversibilità per i figli studenti.


39. Si dispone, infine, che i risparmi complessivamente realizzati con queste misure confluiscano in un fondo speciale del bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte a situazioni di emergenza di carattere sociale o ambientale.



Per quanto concerne il capo XI (Norma finale)


40. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:


CAPO I
- Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
- Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
Art. 1
- Tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:
a) abilitazione all’esercizio venatorio euro 23,00;
b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.
3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
Art. 2
- Modifiche alla l.r. 54/1980 e alla l.r. 65/2001
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 54/1980 le parole: “
da lire duecentomila a lire un milione
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 103,30 ad euro 516,46
”.
3. L’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002) è abrogato.
Art. 3
- Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale)
Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale) è aggiunto il seguente:
2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.”.
2. Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 1 ter della l.r. 52/2006
è aggiunto il seguente:
“2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.
”.
Art. 5
1. Dopo il comma 1 quater 1 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
1 quater 2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 1 ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.
”.
SEZIONE II BIS
- Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali(1)

Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 19.

Art. 5 bis
- Tassazione dei veicoli ultraventennali (2)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 20.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. (51)

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2, che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1. (51)

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2, che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.
SEZIONE III
- Interventi fiscali in materia di ludopatia. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)
Art. 6
- Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è abrogato.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 11 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 11 - Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
(Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
4. In deroga a quanto stabilito dall’
articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79
(Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività
produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della
l.r. 77/2012
la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’
articolo 1 della l.r. 77/2012
.
”.
Art. 8
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all’articolo 10, comma 1” sono soppresse.
Art. 9
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;
”.
Art. 10
- Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di agevolazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 11
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è sostituito dal seguente:
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per i soggetti
che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014.
”.
Art. 12
- Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000
1. Per l’anno d’imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:
a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 ;
b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 ;
c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale e in aree di crisi individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.
2. Per l’anno d’imposta 2015, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2015 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 .
3. L’agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 121 .
4. Col regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.
Art. 13
- Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un minor gettito stimato in euro 2.560.000,00 per l'anno 2015 ed un maggior gettito stimato in euro 386.000,00 per l'anno 2016 ed euro 772.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.
CAPO II
- Disposizioni per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
Art. 14
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2012) le parole: “
di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a) ed all'articolo 12, comma 2, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all'
articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77
(Legge finanziaria per l'anno 2014)
”.
Art. 15
1. L'articolo 9 ter della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:
Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali
1. Ai fini dell'adeguamento previsto dall'
Sito esternoarticolo 9, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
(Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114
, i compensi professionali di cui all'
articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), comprensivi degli oneri riflessi, determinati secondo gli accordi e contratti sottoscritti a livello decentrato in data 11 novembre 2002 per quanto riguarda la dirigenza ed in data 6 giugno 2005 per quanto riguarda il comparto, già vigenti in Regione Toscana, sono attribuiti in modo tale che quanto erogato al singolo avvocato non superi l'equivalente del suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 9, comma 7, del d.l. 90/2014
. Restano altresì fermi i limiti di cui all'articolo 9, commi 1 e 6, primo periodo,
Sito esternodel medesimo d. l. 90/2014
.
2. I compensi professionali, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 9, comma 5, del d.l. 90/2014
, sono attribuiti ai singoli avvocati sulla base degli esiti della valutazione delle prestazioni individuali effettuata secondo il sistema vigente in Regione Toscana come definito nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e stabilito nei successivi provvedimenti attuativi, finalizzato alla corresponsione della retribuzione di risultato.
3. La valutazione delle prestazioni individuali avviene secondo criteri e indicatori chiari e oggettivamente misurabili che tengono conto della puntualità negli adempimenti processuali, della partecipazione alle udienze, del rispetto della deontologia e degli obblighi di aggiornamento professionale, dell'efficacia e sinteticità nella redazione degli atti giudiziari di competenza.
4. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi viene effettuata dall'Avvocato generale attraverso sistemi informatici di archiviazione e gestione delle pratiche, secondo principi
di parità di trattamento e specializzazione professionale ed in base a criteri di omogeneità dei carichi di lavoro, di approfondimento per materie di competenza, nonché dell'esperienza maturata.
”.
Art. 16
- Riduzione dei costi di funzionamento della Regione (55)

Articolo abrogato con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 49.

Abrogato.
CAPO III
- Disposizioni in materia ambientale
Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 28 bis della l.r. 25/1998
1. L’articolo 28 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:
Art. 28 bis - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni
1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all'
Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006
di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con:
a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione;
b) la concessione di contributi.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Il sostegno finanziario regionale può riguardare anche le attività di caratterizzazione, analisi di rischio e progettazione direttamente funzionali all'intervento di bonifica.
4. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), possono anche accedere:
a) gli interventi di cui all’articolo 240, comma 1, lettere i) e m),
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
;
b) gli interventi di competenza diretta degli enti pubblici territoriali.
5. Il rimborso delle somme concesse quale finanziamento ai sensi del comma 1, lettera a), è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di otto anni dall'attestazione della provincia effettuata ai sensi del paragrafo 7, capoverso 6, della deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (
L.R. 25/25
/1998 - Art. 5 - Comma 1 (Lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), con le modalità e le priorità temporali nonché secondo il piano finanziario, definiti nell'atto di attribuzione del finanziamento.
6. I contributi di cui al comma 1, lettera b), possono essere erogati, anche ad integrazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), solo quando il costo dell’intervento risultante dal progetto di bonifica approvato sia superiore al 10 per cento delle entrate finali del bilancio del Comune, per la quota che supera tale percentuale ed entro i limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
7. I comuni destinatari dei contributi di cui al comma 1, lettera b), provvedono al recupero delle somme tramite azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente ovvero mediante ripetizione delle spese nei confronti del proprietario del sito, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 253 del d.lgs. 152/2006
, e alla restituzione alla Regione delle somme recuperate entro il limite massimo
dell'importo del contributo concesso. I comuni medesimi comunicano alla Regione tutte le attività svolte e le azioni esercitate per adempiere ai suddetti obblighi.
8. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono revocati, con recupero delle somme mediante compensazione, qualora:
a) il comune non avvii o non completi i lavori di bonifica;
b) il comune ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente o il recupero delle spese nei confronti del proprietario.
”.
Art. 18
- Inserimento dell’articolo 28 ter nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 28 bis della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
Art. 28 ter - Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione
1. Ove la Regione intenda provvedere in via sostitutiva all’esecuzione degli interventi di bonifica in danno ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 250 del d.lgs. 152/2006
, diffida il comune ad attivarsi entro un congruo termine.
2. Decorso il termine indicato nella diffida, la Regione realizza gli interventi di cui al comma 1,
nell’ambito degli stanziamenti destinati agli interventi di cui all’articolo 28 bis, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, procedendo al recupero delle somme a carico del comune inadempiente anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
l.r. 6.8.2001, n. 36
“Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
”.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell'articolo 28
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 le parole: “
I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall'articolo 28, comma 2,
”.
3. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 quinquies. Per gli oneri derivanti dall'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata, rispettivamente, la spesa fino ad un massimo di euro 4.200.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
3 sexies. I rimborsi di cui alle concessioni di crediti previste dall'articolo 28 bis, comma 1, lettera a), sono imputati alla UPB di entrata 461 “Riscossione di crediti” del bilancio regionale, secondo l'articolazione per importo ed annualità prevista nel piano finanziario definito nell'atto di attribuzione del finanziamento.
”.
5. Dopo il comma 3 sexies dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
3 septies. Le somme eventualmente restituite alla Regione di cui all'articolo 28 bis, comma 7, sono imputate alla UPB di entrata 451 “Altre entrate in conto capitale libere” del bilancio regionale.
”.
6. Il comma 5 dell’articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:
5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 quinquies possono essere integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali.
”.
Art. 20
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) la parola: “
2014
” è sostituita dalla seguente: “
2015.
”.
Art. 21
1. Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 le parole: “
, per l'anno 2014,
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 9 dell'articolo 28 della l.r. 77/2013 è aggiunto il seguente:
"
9 bis. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 432
“Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente – spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 22
1. Al comma 1 dell'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 le parole: “
, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
ed euro 1.075.000,00 per il
2015
”.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 775.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 1.075.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 23
1. Il comma 1 dell’articolo 255 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è sostituito dal seguente:
1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 23, comma 15, è autorizzata la spesa di:
a) euro 800.000,00 per l’anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di
sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2014;
b) euro 1.300.000,00 per l’anno 2015 ed euro 800.000,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
”.
Art. 24
- Disposizioni per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di gestione dei rifiuti
1. Fino al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative di cui all’articolo 28, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010 ), la Regione, per l’espletamento delle attività istruttorie connesse alle funzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo 28, si avvale delle strutture amministrative e tecniche delle province.
CAPO IV
- Disposizioni in materia di viabilità, trasporti e infrastrutture
Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
1 bis. Gli enti competenti possono, su richiesta delle aziende esercenti, prevedere l’obbligatorietà della vidimazione all’ingresso del veicolo anche degli abbonamenti. Di tale obbligo è data idonea informazione ai passeggeri ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
3. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 40,00 a euro 240,00 per i servizi di trasporto con accesso a tariffa urbana e da euro 60,00 a euro 360,00 per quelli con accesso a tariffa extraurbana, oltre al pagamento dell’importo relativo alla tariffa per il servizio usufruito.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 , dopo le parola: “
di cui
” sono inserite le seguenti: “
al comma 1 bis e
”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
4 bis. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio provvedono, al momento dell’accertamento della violazione, al pagamento della tariffa relativa al servizio usufruito, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 3. Qualora tale pagamento non venga effettuato, l’utente, se maggiorenne, è invitato a scendere alla fermata successiva, ove la stessa sia posta in area
urbanizzata.
”.
5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
4 ter. L’autista può richiedere all’utente l’esibizione del titolo di viaggio al momento della salita a bordo. Ove l’utente risulti sprovvisto del titolo e non provveda all’acquisto del medesimo è invitato a scendere dal mezzo.
”.
6. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 la parola: “
cinque
” è sostituita dalla parola: “
quindici
” e le parole: “
non sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria
” sono sostituite con le parole: “
sono soggetti alle sanzioni di cui al comma 4
”.
7. Dopo il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
6 bis. Per le attività di accertamento e contestazione di cui al comma 6 le aziende di trasporto possono altresì avvalersi, a proprie spese, di personale non dipendente munito di qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei
relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 31 luglio 2005, n. 155
). Tale personale è dotato di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda, che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti attribuiti. I nominativi dei soggetti incaricati del controllo sono comunicati all'ente competente.
”.
8. Il comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:
8. Il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 può essere effettuato, nella misura minima rispettivamente indicata, direttamente nelle mani del personale incaricato del controllo all'atto della contestazione, o comunque nei quindici giorni successivi. Resta ferma la possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'
articolo 8 della l.r. 81/ 2000
.
9. Al comma 10 dell'articolo 25 della l.r. 42/1998 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “
A tal fine, all'azienda di trasporto pubblica o privata è consentito l'accesso telematico per la consultazione, limitatamente ai soggetti interessati, delle banche dati anagrafiche della Regione Toscana.
”.
Art. 26
1. Al comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) le parole: “
2014, 2015 e 2016, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi
” sono sostituite dalle seguenti: “
2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:
a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e
sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 27
1. Al comma 2 bis dell’articolo 45 bis della l.r. 77/2012 , le parole: “
, cui si fa fronte per euro
5.000.000,00 per l'anno 2015 e per euro 10.000.000,00 per l'anno 2016,
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2015
”.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari ad euro 15.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 77/2013 le parole: “
, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2015 e fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
e fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per il 2015
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è destinata la spesa:
a) di euro 650.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 3.500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 , le parole: “
47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
1.447.800,00 per il 2015
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 30
1. Al comma 1 dell'articolo 33 quater della l.r. 77/2013 , le parole: “
500.000,00 per il
2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
9.000.000,00 per il 2015
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 33 quater della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 9.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 31
- Abrogazione dell'articolo 34 della l.r. 77/2013
Art. 32
- Finanziamento straordinario per un parcheggio scambiatore a Pistoia
1. Al fine di realizzare un parcheggio scambiatore intermodale e terminal bus a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, finalizzato a favorire l'adduzione degli utenti verso il sistema del trasporto pubblico locale dell’area urbana di Pistoia, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario per un importo massimo di euro 3.400.000,00 per l’anno 2015 subordinatamente alla stipula di uno specifico accordo con il Comune di Pistoia.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.400.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 33
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca
Abrogato
Art. 34
Abrogato
Art. 34 bis
1. Nel quadro delle iniziative regionali finalizzate alla reindustrializzazione ed al rilancio produttivo della città di Livorno e dell'area costiera, la Giunta regionale è autorizzata, previa sottoscrizione di apposito accordo di programma con il Comune di Livorno, a concorrere finanziariamente per l'importo di 5.000.000,00 di euro, alla realizzazione, tramite l'acquisizione e la riconversione di aree produttive dismesse, di un polo tecnologico e incubatore di imprese.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata una spesa complessiva di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 3.100.000,00 per l’anno 2016, per euro 733.000,00 per l'anno 2017 e per euro 1.167.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, 2017 e 2018. (34)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 12.

Art. 35
- Oneri per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri
1. Per l'anno 2015 e comunque (42)

Parole inserite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4.

fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara per il trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell’articolo 84 della l.r. 65/2010 , le risorse regionali e statali a copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) degli autoferrotranvieri per il periodo dal 2002 al 2007 sono erogate, per un importo massimo su base annua pari ad euro 31.837.076,00, con cadenza trimestrale:
a) alle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico locale affidati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi della l.r. 42/1998 ;
b) alle aziende che svolgono i servizi di cui alla lettera a) in regime di subaffidamento, ai sensi dell’articolo 17 della medesima l.r. 42/1998 ;
c) alle aziende che gestiscono infrastrutture funzionali allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a);
d) alle aziende che svolgono attività funzionali ai servizi di trasporto pubblico locale, purché appartenenti allo stesso gruppo societario delle aziende di cui alla lettera a).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate limitatamente al personale inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale soggetti ad obbligo di servizio pubblico. Sono escluse da detta erogazione le aziende di trasporto che svolgono esclusivamente servizi autorizzati e altri servizi non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.
3. L'assegnazione delle risorse alle aziende è commisurata al numero medio degli addetti per l'anno di riferimento ed al parametro di inquadramento medio del personale aziendale e definita sulla base della documentazione fornita dalle aziende di cui al comma 1.
4. Le risorse sono erogate, con atto del dirigente competente, nei limiti nell’importo massimo di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le risorse, già assegnate o in corso di assegnazione per le medesime finalità e relative agli anni 2013 e 2014, sono erogate con gli stessi criteri e modalità di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
6. All'onere della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
6 bis. Agli oneri per gli esercizi successivi, non oltre il termine di cui al comma 1, si fa fronte con legge di bilancio. (43)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 4.

Art. 36
- Progettazione viabilità locali definite nel DAP
1. Per la progettazione degli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzione anche di integrazione con la viabilità di interesse regionale come definiti dal Documento annuale di programmazione (DAP) la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2015, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici e privati interessati.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
Art. 37
- Interventi straordinari per la viabilità locale
2. Per gli interventi sul sistema della viabilità nel Comune di Zeri la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Zeri che ne individua le priorità, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2015.
4. Per migliorare il sistema della mobilità verso i siti scolastici comunali nel Comune di Poppi, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Poppi, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 300.000,00 per il 2015.
5. Per ripristinare le condizioni di percorribilità in sicurezza della viabilità di collegamento con la viabilità regionale, attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza, nei Comuni di Capolona e Talla, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con gli enti interessati, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 100.000,00 per il 2015.
6. Al fine di migliorare la mobilità pedonale e mettere in sicurezza il tratto della SP 327 in Località Vado nel Comune di Monte San Savino, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Monte San Savino, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 90.000,00 per il 2015.
7. Per completare l'adeguamento della viabilità tangenziale alla città di Prato, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Prato contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 600.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.
8. Per la costruzione nel Comune di Grosseto di un ponte sul fiume Ombrone funzionale al completamento dell’itinerario ciclabile tirrenico ed al collegamento ciclopedonale ed equestre tra il Parco della Maremma e la viabilità locale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Grosseto contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2015, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo e con gli altri enti interessati.
9. All'onere di spesa di cui ai commi da 1 a 8 bis, pari a complessivi euro 4.760.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (7)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 24.

CAPO V
- Disposizioni relative agli enti e alle aziende del servizio sanitario regionale
Art. 38
1. L’articolo 142 quinquies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
Art. 142 quinquies - Disposizioni transitorie in materia di ESTAV
1. Dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 l'ESTAV dell'Area vasta nord-ovest, l’ESTAV dell'Area vasta centro e l’ESTAV dell'area vasta sud-est proseguono la gestione dell'attività già intrapresa ed avviano quelle previste dal programma annuale di attività dell’ESTAR.
2. Gli atti non previsti nel programma annuale di attività sono adottati solo se autorizzati dall’ESTAR. L'atto si intende autorizzato se, trascorsi quindici giorni dalla sua comunicazione all'ESTAR, il direttore generale dello stesso non si esprime negativamente.
3. I consigli direttivi degli ESTAV sono sciolti con effetto dal 1° ottobre 2014.
4. Dal 1° ottobre 2014 i direttori generali degli ESTAV o, in caso di loro vacanza, i direttori amministrativi o i commissari nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, svolgono le funzioni di commissario straordinario. Le funzioni di commissario straordinario cessano alla data di soppressione degli ESTAV, fatto salvo quanto previsto nel comma 9.
5. Ai commissari degli ESTAV nominati ai sensi dell’articolo 39, comma 9, non si applica la previsione di cui al comma 9 bis, lettera c), del medesimo articolo.
6. Il direttore generale, nel caso in cui assuma le funzioni di commissario straordinario, sostituisce il direttore amministrativo e ne esercita le funzioni.
7. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare e dei rapporti di lavoro in essere.
8. L'atto di ricognizione è trasmesso alla Giunta regionale ed al collegio sindacale, che esprime parere entro il 31 dicembre 2014. La Giunta approva l’atto di ricognizione limitatamente alla parte relativa al patrimonio immobiliare. Il provvedimento della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
9. Gli ESTAV sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2015. L’attività di
ricognizione e verifica della situazione contabile può essere protratta fino al 31 marzo 2015. Dal 1° gennaio l’attività è svolta per i soli adempimenti relativi alla redazione della situazione contabile, con oneri a carico della Regione, dai commissari e dai componenti dei collegi sindacali cessati, che si avvalgono del personale individuato dal direttore generale dell’ESTAR.
10. L'ESTAR subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per incorporazione con successione a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti agli ESTAV in corso alla medesima data.
11. Ai fini della gestione unitaria del servizio di cassa dell’ESTAR, l’ESTAV dell’Area vasta centro avvia, all’entrata in vigore
della legge regionale 23 maggio 2014, n. 26
(Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla
l.r. 40/2005
, alla
l.r. 51/2009
, alla
l.r. 85/2009
ed alla
l.r. 81/2012
), le procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, con il supporto dell’ESTAV dell’Area vasta nord-ovest e dell’ESTAV dell’Area vasta sud-est.
12. Al fine di remunerare le attività disciplinate dal comma 9 rese ad ESTAR, stimati in euro 115.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 243 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 39
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 le parole: “
euro 150.000.000,00 per l’anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
160.100.000,00 per l’anno 2015
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 157.100.000,00 per l’anno 2015 con gli stanziamenti dell’UPB 245 “Strutture e tecnologie sanitarie – spese di investimento” e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 246 “Organizzazione del sistema
sanitario – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 40
- Tavolo di monitoraggio regionale
1. E’ istituito il tavolo di monitoraggio regionale, attraverso il quale la Regione procede periodicamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi sanitari, economico finanziari e di investimento degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale (SSR), anche attraverso il monitoraggio di cui all’articolo 121 bis della l.r. 40/2005 .
2. Il tavolo di cui al comma 1 è presieduto dall’assessore competente in materia di diritto alla salute ed è composto dal direttore della relativa direzione regionale e dai dirigenti regionali competenti nelle materie trattate.
3. Il tavolo si riunisce almeno trimestralmente con la partecipazione delle direzioni delle aziende e degli enti del SSR di volta in volta convocate.
4. Il verbale delle sedute riporta l’esito delle riunioni evidenziando gli ulteriori obiettivi concordati e le eventuali prescrizioni impartite ai soggetti convocati.
Art. 41
- Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 ) e nella l.r. 77/2013 e, in particolare, procedono all’adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall’Sito esternoarticolo 2, Sito esternocomma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”), nonché dall’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , e fermo restando quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 2, comma 73, della l. 191/2009 , siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori interventi normativi in materia di riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, tesi ad assicurare la sostenibilità economica complessiva del sistema anche attraverso un ulteriore contenimento della spesa di personale.
3. Al fine di cui al comma 1 si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le spese per il personale sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per l’anno 2015, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.
5. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l’anno 2004, sia per l’anno 2015, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 42
- Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 14 della l.r. 65/2010 e all’articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’obiettivo di contenimento della spesa per l’anno 2015 per i farmaci e i dispositivi medici.
2. La Giunta regionale definisce, nell’ambito del contenimento della spesa di cui al comma 1, le modalità per la completa esenzione delle spese per i farmaci e i dispositivi medici per i lavoratori autonomi dotati di partita IVA con grave malattia prolungata o che dichiarino di fatturare nell’anno di riferimento meno di 12.000, euro.
CAPO VI
- Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 43
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale), le parole: “
da almeno un anno,
” sono sostituite dalle seguenti: “
da almeno cinque anni in strutture non occupate abusivamente.
”.
Art. 44
- Promozione di iniziative finalizzate a promuovere forme di impiego temporaneo in lavori di pubblica utilità
1. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 per la promozione e l'attuazione di iniziative finalizzate all'impiego temporaneo e straordinario in lavori di pubblica utilità di soggetti inoccupati o disoccupati, anche in uscita da ammortizzatori sociali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione di opere e servizi e sono promosse dalla Regione:
a) attraverso accordi con altre pubbliche amministrazioni;
b) attraverso avvisi rivolti alle pubbliche amministrazioni per la presentazione di progetti di opere e servizi di pubblica utilità.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce obiettivi specifici e modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, stabilendo in particolare che la quota di finanziamento o contribuzione a carico della Regione non può superare l'80 per cento della spesa complessiva prevista dal singolo progetto.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 615 “Attuazione Programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell'articolo 69.
Art. 45
- Interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà
1. Per il sostegno degli interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà di cui all’articolo 60 della l.r. 77/2012 , per l’anno 2015 è autorizzata la spesa massima di euro 2.500.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 46
- Violenza di genere
1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016. (25)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016. (26)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.

Art. 47
- Contributo straordinario per la realizzazione delle attività del CRID (Centro regionale di informazione e documentazione) e della Conferenza regionale sulla disabilità
1. Per la realizzazione delle attività del Centro regionale di informazione e documentazione, (CRID), istituito a seguito di accordo con la Società della Salute dell’area fiorentina nord-ovest, quale soggetto di riferimento regionale per sensibilizzazione e consulenza, ricerca e sviluppo di azioni locali, sostegno di azioni attuative dell'articolo 4 ter della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e della 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la diffusione di una cultura dell’accessibilità e di informazioni utili al miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti con disabilità anche attraverso l’uso di nuove tecnologie, è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017, comprensiva degli oneri necessari per l’organizzazione annuale di una Conferenza regionale della disabilità.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 47 bis
- Contributo regionale per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” (8)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 25.

1. Al fine di sostenere l’incremento di presidi di erogazione di servizi sul territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno all’apertura di nuovi “Punti Ecco Fatto!” come definiti dall’articolo 47, comma 1, della l.r. 77/2013.
2. Il contributo regionale è destinato ai comuni sede di un nuovo Punto Ecco Fatto! ed è concesso, su richiesta dello stesso comune, una sola volta per punto e unicamente per i punti aperti dal 1° gennaio 2015.
3. I contributi sono concessi prioritariamente per l’apertura di un nuovo Punto Ecco Fatto! situato nella medesima località nella quale è stato chiuso un ufficio postale.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dellalegge regionale 27 marzo 2015. n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), sono stabiliti i limiti del contributo concedibile e individuate le modalità di presentazione delle domande, erogazione e rendicontazione delle risorse finanziarie.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 200.000,00, cui si fra fronte con gli stanziamenti dell’UPB 515 “Sviluppo locale - spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 47 ter
- Contributo straordinario in favore del Comune di Viareggio (9)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 26.

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, è autorizzata ad erogare, in favore del Comune di Viareggio, un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 al fine di garantire la continuità della presa in carico da parte dei comuni dei minori accolti nelle strutture, nonché la prosecuzione delle attività di supporto alla genitorialità.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 “Programmi di intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
CAPO VII
- Disposizioni diverse
Art. 48
1. Al comma 1 dell'articolo 139 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015".
2. Il comma 3 dell'articolo 139 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, annualità 2013;
b) di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
".
Art. 49
1. Il comma 5 dell'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ) è sostituito dal seguente:
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 245
“Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 50
1. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 le parole: “
per l’anno 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2015
” e le parole: “
previsione 2014
” sono sostituite dalle seguenti: “
previsione 2015
”.
Art. 51
1. Il comma 3 dell'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è destinata la spesa massima complessiva di
euro 700.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 52
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 le parole: “
ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
e 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, per un totale di euro 5.500.000,00.
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, euro 2.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
”.
Art. 53
1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 77/2013 le parole: “
euro 3.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 3.000.000,00 per l'anno 2014 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014;
b) di euro 6.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
”.
Art. 54
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014, di euro 850.000,00 per il 2015 e di euro 700.000,00 per il 2016, per un totale di euro 2.450.000,00.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014, e all'onere pari ad euro 850.000,00 per l'anno 2015 e ad
euro 700.000,00 per l'anno 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema
dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016.
”.
Art. 55
- Disposizioni per la partecipazione nella società Logistica Toscana S.c.r.l.
1. Al fine di mantenere inalterata l’entità del capitale della società Logistica Toscana S.c.r.l., la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire le partecipazioni delle quote possedute dai soci Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in corso di dismissione secondo la procedura prevista all’Sito esternoarticolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e all’Sito esternoarticolo Sito esterno1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2014”), fino ad un massimo di euro 90.000,00.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.
Art. 56
- Interventi per il rilancio turistico, economico e culturale della città di Pisa(24)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 18.

Abrogato.
Art. 57
- Contributo straordinario per il ripristino e recupero delle mura del Comune di Magliano in Toscana
1. E’ assegnato un contributo straordinario una tantum per l’anno 2015, fino ad un massimo di euro 300.000,00, al Comune di Magliano in Toscana per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino e recupero della cinta muraria crollata nel mese di dicembre 2014.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite modalità e termini di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, parti ad euro 300.000,00 per l’anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 58
- Valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti
1. La Giunta regionale promuove, sulla base di specifica intesa con gli enti locali interessati, la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, finalizzato alla valorizzazione e gestione del sito di notevole interesse archeologico, in località Gonfienti.
2. A seguito della stipula dell'accordo di valorizzazione di cui al comma 1, al fine di sostenere finanziariamente l'acquisizione al patrimonio pubblico dell'area su cui insiste il sito archeologico e degli immobili funzionalmente ad esso collegati per l’attuazione delle attività di valorizzazione (36)

Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 14.

, è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00. (27)

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 20.

3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2016 – 2018. (28)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 23.

Art. 59
- Sostegno al “sistema neve” in Toscana
1. Per l'anno 2015 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un importo massimo di euro 3.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi mirati al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale di cui al comma 3.
2. Gli interventi finanziati sono volti in particolare:
a) ad assicurare la fruizione in sicurezza delle stazioni sciistiche e dei relativi impianti ed a garantire un corretto esercizio di tutti gli sport invernali;
b) alla modernizzazione degli impianti sciistici e impianti a fune;
c) alla riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesaggistica delle stazioni invernali e delle aree sciistiche, anche attraverso lo smantellamento di impianti obsoleti ed inutilizzati ed il connesso ripristino ambientale.
3. Le aree vocate agli sport invernali interessate dagli interventi di cui al presente articolo sono:
a) Comprensorio dell'Amiata, che comprende i Comuni di Castel del Piano, Seggiano e Abbadia San Salvatore;
b) Comprensorio della Garfagnana, che comprende i Comuni di Castiglione di Garfagnana e di Careggine;
c) Comprensorio della Montagna Pistoiese, che comprende i Comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
d) Comprensorio di Zeri, che comprende il Comune di Zeri.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e loro unioni e, a seguito di bando pubblico secondo il procedimento di cui all’articolo 5 ter, comma 3, della l.r. 35/2000 , a micro, piccole e medie imprese, situate nei comprensori di cui al comma 3, che siano proprietarie degli impianti di cui al comma 2 o delle relative aree, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie d'intervento di cui al comma 2 e sono definite le modalità per l’attribuzione dei contributi, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea nella procedura Aiuto di Stato n. 36882 (2013/N) – Italia.
6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 2.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” e di euro 500.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 60
- Contributi straordinari per edilizia scolastica(29)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 24.

Abrogato.
Art. 61
- Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo straordinario nella misura massima di euro 3.450.000,00 (10)

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 27, poi sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.
2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione. (30)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:
a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017. (31)

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

Art. 62
- Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano (12)

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 28.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore della Fondazione Festival Pucciniano un contributo straordinario pari all'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, finalizzato al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Fondazione stessa per la realizzazione del nuovo teatro all'interno del Parco della musica a Torre del Lago Puccini nel Comune di Viareggio. (47)

Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 14.

2. La concessione del contributo è condizionata alla valutazione positiva, espressa dalla Giunta regionale, di un piano che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della Fondazione nel triennio 2015 – 2017. (48)

Si veda l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 14.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:
a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017. (32)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 26.

Art. 63
- Contributo straordinario all'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Firenze (ISIA)(33)

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 27.

Abrogato.
Art. 64
- Contributi straordinari per impiantistica sportiva
1. È autorizzata la spesa di euro 1.020.000,00 per l'anno 2015 per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ad enti locali e istituti scolastici ed universitari per interventi urgenti su impianti sportivi di loro proprietà.
2. I contributi straordinari di cui al comma 1 sono erogati per gli interventi di impiantistica sportiva previsti dal piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa e sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 al fine di consentire la fruizione degli impianti sportivi per i quali sussista una dichiarazione di inagibilità totale o parziale, o analogo provvedimento emanato dalle autorità competenti, in relazione a:
a) vetustà di parte delle strutture e strumentazioni;
b) cedimenti strutturali e situazioni di danneggiamento che comportino la riduzione della fruizione o compromettano del tutto l'utilizzo in relazione a manifestazioni o attività di livello già programmate;
c) messa in sicurezza di parti o della totalità della struttura, anche relativamente a difesa da danneggiamento per cause naturali.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti beneficiari dei contributi sulla base dei criteri di cui al comma 2 e le modalità di concessione ed erogazione del contributo in conformità a quanto previsto dal piano.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 1.020.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 64 bis
- Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi (13)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 29.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1.200.000,00 al Comune di Coreglia Antelminelli per la realizzazione di un impianto di prioritario interesse regionale da destinare ad attività sportive e sociali e aggregative per il territorio comunale e per i comuni limitrofi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le condizioni e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.200.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 65
- Finanziamento del contenzioso, delle richieste stragiudiziali e delle spese sostenute in relazione alle procedure espropriative imputabili alla gestione del Commissario straordinario per l’invaso di Bilancino
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 280.000,00 per la copertura finanziaria delle spese, imputabili alla realizzazione dell’invaso, derivanti da contenziosi o richieste stragiudiziali formulate in relazione alla gestione del Commissario per l’invaso di Bilancino conclusa il 18 luglio 2011.
2. Le spese già sostenute dalla Regione Toscana alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione agli espropri realizzati dal Commissario per l’invaso di Bilancino restano a carico della Regione Toscana stessa.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 280.000,00 per il 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 412 “Approvvigionamento idrico – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 66
- Disposizione finanziaria a favore del sistema teatrale toscano
1. Al fine di concorrere finanziariamente alla realizzazione del sistema teatrale toscano, come riformato secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla Sito esternolegge 10 aprile 1985, n. 163 ), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 850.000,00 (14)

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 30.

per l’anno 2015.
2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato con le procedure di cui al Piano della cultura 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55 e secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1° luglio 2014.
3. All’onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 850.000,00 (15)

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 30.

per l’anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67
- Contributo straordinario a favore dell’Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere con i soci fondatori al riequilibrio della situazione patrimoniale dell’Ente Autonomo Mostra Mercato nazionale dei vini a denominazione di origine e di pregio – Enoteca italiana, con sede in Siena, tramite l’erogazione di un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 1.000.000,00.
2. Termini, condizioni e modalità per l’erogazione del contributo di cui al comma 1 sono definite in un accordo da stipularsi con il Comune di Siena, la Provincia di Siena e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Siena, previa verifica congiunta di un piano di rientro predisposto dall’amministratore unico dell’Ente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della gestione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 522 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, aiuti agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 bis
- Sostegno finanziario su prestiti per giovani professionisti (16)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 31.

1. Per l’anno 2015 sulle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), sono concessi contributi in conto interessi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'accesso al contributo.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 263.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 ter
- Contributo straordinario alla Diocesi di Firenze (17)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 32.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum di euro 200.000,00 alla Diocesi di Firenze, per il concorso alle spese sostenute per gli allestimenti e gli interventi da effettuare per la visita ufficiale di Papa Francesco nel mese di novembre 2015, in occasione del V convegno ecclesiale nazionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità per l’assegnazione, l’erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 quater
- Interventi di gestione faunistico venatoria per la Provincia di Siena per l'anno 2014 (18)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 33.

1. Con riferimento ai contributi per l’attuazione dei piani faunistici venatori provinciali previsti dall’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio”), si prescinde dal rispetto dei termini di cui all’articolo 9 della stessa l.r. 3/1994 per l’erogazione dei contributi relativi all’annualità 2014 a favore della Provincia di Siena, a copertura delle spese sostenute per gli interventi di gestione faunistico venatoria attivati nell’anno 2014.
Art. 67 quinquies
- Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto (19)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 34.

1. Al fine di sostenere le spese per interventi di ristrutturazione della struttura ex Casa dello studente da adibire a centro polifunzionale con finalità di carattere sociale, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto, previa stipula di specifico accordo con la provincia medesima e con gli altri soggetti interessati, un contributo straordinario di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.400.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 222 “Investimenti in ambito sociale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 sexies
- Contributo straordinario al Comune di Pisa (20)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 35.

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere di arredo urbano integrate con percorsi ciclopedonali finalizzati al collegamento del parco di Cisanello, prospiciente l’ospedale di Pisa, con la ciclopista dell’Arno, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 200.000,00 al Comune di Pisa, previa stipula di apposito accordo.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
Art. 67 septies
- Interventi sulla mobilità ciclopedonale (21)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 36.

1. Al fine di garantire la continuità del tracciato ciclopedonale lungo la via Francigena, la Giunta Regionale è autorizzata a erogare finanziamenti straordinari fino all’importo massimo di euro 30.000,00 al Comune di Fosdinovo, previa stipula di apposita convenzione, per la progettazione fino al livello esecutivo del tratto di pista ciclabile ricadente nel Comune di Fosdinovo, a completamento della pista in corso di realizzazione in territorio ligure da parte della Provincia di La Spezia lungo il canale Lunense, che si raccorda con il tracciato ciclabile della Francigena tra Aulla e Avenza in corso di realizzazione in territorio toscano.
2. All’onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015.
CAPO VIII
- Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)
Art. 68
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. L’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Programmazione regionale
1. Nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all’
articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
(Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono definiti gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio
della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.
2. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PRAF provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:
a) nella misura del 32 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;
b) nella misura del 5 per cento a favore dei comuni per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite;
c) nella misura del 20 per cento a favore delle province per l’esercizio delle funzioni attribuite e per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati;
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali;
e) nella misura del 35 per cento per iniziative di interesse regionale nel settore faunistico-venatorio e per l’espletamento dei compiti propri della Regione.
3. Per garantire l’effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all’interno del PRAF sistemi di premialità e sanzionatori.
4. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le
risorse riscosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'articolo 13 ter e di tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
”.
CAPO IX
- Disposizioni in materia di programmazione
Art. 69
- Cofinanziamento regionale di programmi dell'Unione europea
1. Al fine di garantire anche per l'anno 2015 la continuità delle politiche di coesione è autorizzata la spesa di euro 11.940.000,00 destinata ad iscrivere a carico del bilancio di previsione 2015 le future quote comunitarie, nazionali e di cofinanziamento regionale dei programmi a titolarità della Regione Toscana cofinanziati dall'Unione europea con il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché del Programma Operativo Italia-Francia Marittimo.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte per euro 7.600.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 615 “Attuazione Programma Fondo Sociale Europeo – Spese correnti”, per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento”, per euro 625.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti”, per euro 500.000,00 con gli stanziamenti dell'UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” e per euro 215.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 122 “Cooperazione internazionale, promozione della cultura della pace – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
3. Sulla base della definitiva approvazione dei piani finanziari dei programmi di cui al comma 1 le quote di cofinanziamento comunitarie e nazionali sono acquisite al bilancio regionale per il finanziamento dei corrispondenti programmi. Contestualmente le risorse di cui al comma 1 sono destinate, nella misura delle suddette quote comunitarie e nazionali, al reintegro delle risorse regionali libere del bilancio di previsione 2015. Per la parte regionale le risorse di cui al comma 1 sono trattenute ai relativi programmi nella misura delle quote di cofinanziamento regionale per gli stessi riconosciute.
Art. 70
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), si applica il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti di cui all’allegato A.
CAPO X
- Disposizioni per la riduzione dei costi degli organi politici regionali. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Art. 71
Art. 11- Diritto all’assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione
1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.
3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite
inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell’importo
dell’assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un
giorno.
5. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 27 bis, comma 2, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato.
6. Dall’entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio.
”.
Art. 72
1. La rubrica dell’articolo 16 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell’assegno vitalizio
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 3/2009 sono aggiunti i seguenti:
3 bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere.
3 ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell’anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale.
3 quater. L’applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio.
”.
Art. 73
c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve
restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 marzo 2015. n. 37
(Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).
”.
Art. 74
Art. 75
- Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Riduzione temporanea dei vitalizi
1. Per il triennio 2015-2017 sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione :
a) nessuna riduzione fino all’importo di euro 1.000,00;
b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;
c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.
2. Le aliquote di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo. Il titolare dell’assegno
vitalizio è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal momento in cui ha maturato tale diritto. In sede di prima applicazione tale dichiarazione deve essere resa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo. Il competente ufficio del Consiglio regionale entro il 30 novembre di ogni anno provvede d’ufficio ad accertare la presenza di eventuali altri vitalizi disponendo conseguentemente i relativi conguagli.
”.
Art. 76
- Inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 27 ter - Destinazione dei risparmi di spesa
1. I risparmi di spesa determinati dall’applicazione dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 27 bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall’Ufficio di presidenza.
”.
CAPO XI
- Norma finale
Art. 77
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Sito esternoAllegato A - Prospetto di rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi(23)

Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 38.


Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.