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Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

CAPO I
- Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
- Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali
Art. 1
- Tasse sulle concessioni regionali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali sono istituite quale tributo proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'Sito esternoarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
2. Dal 1° gennaio 2015 le tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio dell'attività venatoria sono così determinate:
a) abilitazione all’esercizio venatorio euro 23,00;
b) licenza di appostamento fisso di caccia euro 56,00.
3. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera a), è effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. Il versamento della tassa non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
4. Il versamento della tassa di cui al comma 2, lettera b), è effettuato, prima dell'uso, per ogni appostamento fisso di caccia soggetto ad autorizzazione annuale.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) e 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
Art. 2
- Modifiche alla l.r. 54/1980 e alla l.r. 65/2001
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è abrogato.
2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 54/1980 le parole: “
da lire duecentomila a lire un milione
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 103,30 ad euro 516,46
”.
3. L’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2002) è abrogato.
Art. 3
- Disposizione finanziaria
1. Le minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 3.800.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale)
Art. 4
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 ter della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale) è aggiunto il seguente:
2 bis. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per tre annualità, gli autoveicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o metano. L'esenzione opera a condizione che:
a) l'installazione del sistema sia effettuata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
b) il collaudo del sistema sia effettuato entro il 31 gennaio 2016.”.
2. Dopo il
comma 2 bis dell'articolo 1 ter della l.r. 52/2006
è aggiunto il seguente:
“2 ter. Le tre annualità di cui al comma 2 bis decorrono:
a) dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato oltre la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica;
b) dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo, qualora il medesimo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa automobilistica.
”.
Art. 5
1. Dopo il comma 1 quater 1 dell'articolo 1 quater della l.r. 52/2006 è inserito il seguente:
1 quater 2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 1 ter, stimate in euro 1.700.000,00 per il 2015, ed euro 1.900.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono imputate alla UPB di entrata 111 “Imposte e tasse” del bilancio regionale.
”.
SEZIONE II BIS
- Interventi in materia di tassazione di veicoli ultraventennali(1)

Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 19.

Art. 5 bis
- Tassazione dei veicoli ultraventennali (2)

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 20.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo, sono assoggettati alla tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento. (51)

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2, che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

2. Le tasse automobilistiche ordinarie, dovute per le periodicità tributarie aventi origine nei mesi di gennaio e febbraio 2015 per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità al sorgere della relativa obbligazione, possono essere versate entro il 30 settembre 2015 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano già state corrisposte in misura forfettaria, la relativa somma viene detratta dall'importo dovuto ai sensi del comma 1. (51)

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2, che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

3. L'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimate in euro 2.900.000,00 per ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017, a valere sull’unità previsionale di base (UPB) di entrata 111 “Imposte e tasse”, si fa fronte attraverso il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente ed imputabile alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”.
SEZIONE III
- Interventi fiscali in materia di ludopatia. Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia)
Art. 6
- Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è abrogato.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 11 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 11 - Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
(Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
4. In deroga a quanto stabilito dall’
articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79
(Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività
produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della
l.r. 77/2012
la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’
articolo 1 della l.r. 77/2012
.
”.
Art. 8
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “ed è destinato alla concessione dei contributi di cui all’articolo 10, comma 1” sono soppresse.
Art. 9
b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;
”.
Art. 10
- Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell'articolo 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
SEZIONE IV
- Disposizioni in materia di agevolazioni relative all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Art. 11
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”) è sostituito dal seguente:
2. La riduzione di cui al comma 1 opera per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017, per i soggetti
che hanno ottenuto o rinnovato la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) nel periodo d'imposta 2014.
”.
Art. 12
- Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000
1. Per l’anno d’imposta 2015, l'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta nelle misure seguenti:
a) di 0,50 punti percentuali per le reti d’impresa e per le imprese aderenti ad un contratto di rete di impresa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese) che si costituiscono ai sensi dell’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, Sito esternodel decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 aprile 2009, n. 33 ;
b) di 0,50 punti percentuali per le imprese che sottoscrivono i protocolli di insediamento di cui all’articolo 5 duodecies della l.r. 35/2000 ;
c) di 1,50 punti percentuali per le piccole e medie imprese (PMI) che si insediano ex novo in aree integrate di sviluppo del territorio regionale e in aree di crisi individuate con deliberazione della Giunta regionale, in aree di crisi complessa individuate ai sensi della normativa nazionale, o in aree definite del tessuto urbano interessato nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana.
2. Per l’anno d’imposta 2015, l’aliquota ordinaria dell’IRAP è azzerata per le imprese costituite nel 2015 in settori ad alta tecnologia e a medio-alta tecnologia, secondo la vigente classificazione ATECO, operanti nei comparti dell’industria e dei servizi, specificati con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 .
3. L’agevolazione non è cumulabile con gli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 17 dicembre 2012, n. 121 .
4. Col regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 79/2013 sono individuati i termini e le modalità applicative per l’accesso alle misure di beneficio fiscale, nonché le modalità relative alla verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti beneficiari.
Art. 13
- Disposizioni finanziarie
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un minor gettito stimato in euro 2.560.000,00 per l'anno 2015 ed un maggior gettito stimato in euro 386.000,00 per l'anno 2016 ed euro 772.000,00 per l'anno 2017 e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017.

Note del Redattore:

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Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

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Note soppresse

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

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Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

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Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Note soppresse .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.