Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 11 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
Articolo 11 - Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione IRAP ai sensi dell'articolo 1 e dell'allegato A
della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
(Legge finanziaria per l'anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
4. In deroga a quanto stabilito dall’
articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79
(Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività
produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall'allegato A della
l.r. 77/2012
la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’
articolo 1 della l.r. 77/2012
.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.