Menù di navigazione
Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86

Legge finanziaria per l'anno 2015.

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 31 dicembre 2014

Art. 61
- Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo straordinario nella misura massima di euro 3.450.000,00 (10)

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 27, poi sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

al fine di favorire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'ente, nonché a titolo di sostegno alle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio 2015.
2. Il contributo è erogato con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione positiva di un piano di rientro delle perdite di esercizio 2014 e del programma dell'edizione 2015 della manifestazione, aggiornato annualmente, che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria della relativa gestione. (30)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte come segue:
a) per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all’UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
b) per euro 1.000.000,00 per il 2016 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
c) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2017. (31)

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24, ed ora abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 27, poi sostituita conl.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituita conl.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 25, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 2 , che recita: “I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 5, comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2022, n, 44, art. 6 , comma 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.