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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 49

Disposizioni in materia di strutture di supporto agli organi di governo della Regione ed agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti gli articoli 50 e 52 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Considerato quanto segue:


1. E’ necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi sull’articolo 28, comma 7 bis, della l.r. 1/2009 , precisare che l’utilizzo da parte dell’amministrazione regionale delle graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, possa avvenire solo per reclutare personale per gli stessi profili professionali per i quali non siano disponibili graduatorie regionali di concorso vigenti;


2. E’ opportuno, a fini di contenimento della spesa di personale a tempo determinato, prevedere che il responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione, così come già disposto per il personale addetto alle medesime, possa essere scelto tra il personale a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, specificando che il rapporto di lavoro dello stesso si risolve di diritto, oltre che per la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, per la cessazione a qualunque titolo dell'amministratore proponente, ed infine che il comando cessa con la cessazione dell’incarico;


3. E’ opportuno prevedere le stesse disposizioni anche per quanto concerne i responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Il comma 7 bis dell’articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituito dal seguente:
7 bis. La Regione Toscana può utilizzare le graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali.
”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 41 della l.r.1/2009
c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.
”.
Art. 3
- Modifiche all’articolo 42 della l.r.1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente.
”.
Art. 4
c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.
”.
2. Al comma 2 bis) dell’articolo 50 della l.r. 1/2009 le parole: “
nel caso delle lettere a) e b),
” sono sostituite dalle seguenti: “
nel caso delle lettere a), b) e c bis),
”.
Art. 5
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della l.r.1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):
a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione;
b) è rinnovabile;
c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell’opposizione;
d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti proponenti.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.