Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 49

Disposizioni in materia di strutture di supporto agli organi di governo della Regione ed agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

Art. 3
- Modifiche all’articolo 42 della l.r.1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.