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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 49

Disposizioni in materia di strutture di supporto agli organi di governo della Regione ed agli organismi politici del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 1/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

Art. 1
1. Il comma 7 bis dell’articolo 28 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è sostituito dal seguente:
7 bis. La Regione Toscana può utilizzare le graduatorie vigenti degli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto qualora la stessa non abbia proprie graduatorie vigenti per gli stessi profili professionali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.