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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 48

Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), e l’articolo 50 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Considerato quanto segue:


1. Occorre intervenire per implementare la composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12 della l.r. 23/2012 al fine di garantire un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della pesca rivestono nel quadro generale regionale, ed è altresì necessario garantire il regolare funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali;


2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell’Autorità portuale regionale si rende necessario prevedere l’utilizzo di personale appartenente al ruolo organico regionale;


3. Al fine di salvaguardare l’attività amministrativa già svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in corso occorre prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali che, al momento dell’entrata in vigore della l.r. 23/2013 , avvenuta il 16 giugno 2012, risultavano già adottati;


Approva la presente legge;

Art. 1
c) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove presenti;
”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:
c bis) un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca laddove presenti.
”.
3. Dopo il comma 1, dell’articolo 12 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
1 bis. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
”.
4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
1 ter. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1 bis, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima.
”.
Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 23/2012 è sostituito dal seguente:
1. L'Autorità svolge, di norma, le attività di propria competenza con personale dipendente o avvalendosi del personale comandato o distaccato degli enti locali e della Regione.
”.
Art. 3
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
Art. 22 bis - Disposizioni transitorie per l’approvazione dei piani regolatori portuali adottati
1. I piani regolatori portuali già adottati alla data del 16 giugno 2012, data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.
”.
Art. 4
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 23/2012 è aggiunto il seguente:
3 bis. La composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12, già nominate alla data del 1° giugno 2014, è integrata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12 come modificato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 48 (Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.