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Legge regionale 5 agosto 2014, n. 48

Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), e l’articolo 50 dello Statuto;


Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 );


Considerato quanto segue:


1. Occorre intervenire per implementare la composizione delle commissioni consultive di cui all’articolo 12 della l.r. 23/2012 al fine di garantire un adeguato rilievo al ruolo che le marinerie di cooperative della pesca rivestono nel quadro generale regionale, ed è altresì necessario garantire il regolare funzionamento delle commissioni anche nel caso in cui non vengano designati tutti i rappresentanti delle associazioni sindacali e delle organizzazioni imprenditoriali;


2. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell’Autorità portuale regionale si rende necessario prevedere l’utilizzo di personale appartenente al ruolo organico regionale;


3. Al fine di salvaguardare l’attività amministrativa già svolta e semplificare i procedimenti amministrativi in corso occorre prevedere una disciplina transitoria per i piani regolatori portuali che, al momento dell’entrata in vigore della l.r. 23/2013 , avvenuta il 16 giugno 2012, risultavano già adottati;


Approva la presente legge;


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.