Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2014, n. 48

Semplificazione della disciplina degli organi dell’Autorità portuale regionale e norme in materia di personale. Modifiche alla l.r. 23/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, dell' 8 agosto 2014

Art. 1
c) due designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore della pesca laddove presenti;
”.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2012 è aggiunta la seguente:
c bis) un designato dalle associazioni sindacali del settore della pesca laddove presenti.
”.
3. Dopo il comma 1, dell’articolo 12 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
1 bis. Qualora le associazioni sindacali e le organizzazioni imprenditoriali non procedano a tutte le designazioni di loro competenza, la commissione è comunque validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.
”.
4. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 della l.r. 23/2012 è inserito il seguente:
1 ter. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di componenti di cui al comma 1 bis, la commissione non è costituita e si prescinde dai pareri di cui al comma 4, per un periodo pari al mandato della commissione medesima.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.