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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014)
Art. 20
- Modifiche alla rubrica della sezione I del capo II della l.r. 77/2013
1. Nella rubrica della sezione I del capo II della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), dopo la parola: “
dipendenti
” sono inserite le seguenti: “
e società in house
”.
Art. 21
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Applicazione a enti dipendenti e società in house dell'articolo 14, comma
4 ter, del
Sito esternod.l. 66/2014
1. Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione Toscana si applica la disposizione dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89
.
2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'
Sito esternoarticolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014
convertito dalla
Sito esternol. 89/2014
, è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di
esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione.
”.
Art. 22
1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Prosecuzione presso altro soggetto gestore e rifinanziamento dell’intervento previsto
dall’
articolo 31 bis della l.r. 77/2012
1. Per la prosecuzione nell’annualità 2014 della misura di concessione di piccoli prestiti di emergenza per le microimprese, prevista dall’
articolo 31 bis della l.r. 77/2012
, al momento dell’esaurimento degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo 31 bis e dall’articolo 27, comma 1, della presente legge, la linea di intervento è gestita dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) avente come capogruppo Fidi Toscana S.p.A., soggetto aggiudicatario della gara indetta per il Servizio di gestione degli interventi regionali connessi a strumenti di ingegneria finanziaria, nell’ambito della voce: “Fondo rotativo – operazioni di microcredito”.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce le indicazioni operative per il passaggio della gestione della misura da Sviluppo Toscana S.p.A. al soggetto aggiudicatario della gara di cui al comma 1.
3. Per la prosecuzione di cui al comma 1, è prevista una dotazione finanziaria aggiuntiva fino ad un massimo di euro 5.516.641,00 quale continuità operativa delle giacenze disponibili e libere da vincoli di destinazione esistenti su fondi di garanzia ed agevolativi la cui operatività è chiusa, come rilevabili presso Fidi Toscana S.p.A., soggetto gestore.
4. Dalla gestione operativa degli interventi non derivano oneri aggiuntivi rispetto ai costi già previsti nell'ambito del contratto di cui al comma 1.
”.
Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 77/2013
1. L’articolo 28 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili.
1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominata garanzia finanziaria, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 28 bis, comma 2, riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;
b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominati contributi in conto interessi, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.
2. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici nonché sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica di cui all’articolo 28 bis, comma 4;
b) eroga contributi in conto interessi a soggetti privati per la realizzazione, a seguito
di un evento sismico, degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di cui
all’articolo 28 bis, comma 5.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito, per l'anno 2014, un fondo affidato in gestione ad un
soggetto qualificato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, e soggetto agli obblighi individuati nella convenzione
stipulata con la Regione.
4. La garanzia finanziaria è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. Essa è concessa su finanziamenti di importo massimo pari a 500.000,00 euro per singolo beneficiario e di durata:
a) non inferiore a cinque anni e non superiore venticinque anni, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) pari a dieci anni, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a).
5. I contributi in conto interessi possono essere erogati per finanziamenti chirografari di importo massimo pari a 100.000,00 euro, per ciascun beneficiario, e di durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni. Essi sono erogati per la copertura del:
a) 50 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo massimo pari a 50.000,00 euro;
b) 100 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo superiore a 50.000,00 euro.
6. La Regione e il soggetto gestore del fondo stipulano con i soggetti che erogano il finanziamento una convenzione per:
a) la determinazione del tasso di interesse fisso da applicare al finanziamento, sul quale viene calcolata la quota percentuale da erogare a titolo di contributo in conto interessi;
b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo in conto interessi.
7. I contributi in conto interessi sono revocati:
a) qualora, in qualsiasi momento, sia accertata la mancanza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al contributo;
b) qualora siano presentate dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci allegate alla domanda di ammissione al contributo;
c) in tutti i casi di estinzione anticipata dell’operazione di finanziamento, ivi compresa la risoluzione conseguente al mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento e la mancata realizzazione dell’intervento nei termini stabiliti nel medesimo contratto.
8. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;
b) il 20 per cento per la concessione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, lettera a);
c) il 40 per cento per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al comma
2, lettera b).
9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti" del bilancio di previsione 2014
”.
Art. 24
- Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 77/2013
1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 28 bis - Interventi, modalità e condizioni per l’accesso al fondo di cui all’articolo 28
1. Le misure finanziarie di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, sono concesse, previa pubblicazione di avviso pubblico e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in base all’ordine di presentazione delle domande. Il 50 per cento delle risorse assegnate a ciascuna misura finanziaria, ai sensi dell’articolo 28, comma 8, è destinato alle persone fisiche per la
realizzazione di interventi sugli immobili di proprietà adibiti a residenza anagrafica, fatta salva la possibilità di stabilire, con deliberazione della Giunta regionale, una diversa ripartizione
percentuale tra i soggetti beneficiari, tenuto conto del numero delle domande presentate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, alle misure finanziarie di cui all’articolo 28, comma 1, possono accedere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali e aziende sanitarie, nonché associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con
o senza personalità giuridica, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'
Sito esternoarticolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "Legge finanziaria 2003"), per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b) impianti solari fotovoltaici di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;
c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;
d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;
e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;
f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici;
h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;
i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;
l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.
3. Sono ammesse alle misure finanziarie di cui al comma 2 le proposte progettuali che:
a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) siano di pregio ambientale, in quanto consentono una riduzione delle emissioni di gas serra o prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.
4. La garanzia finanziaria di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) è concessa su
prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione degli interventi di cui all’
Sito esternoarticolo 16 bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), finalizzati alla messa in sicurezza sismica di edifici adibiti ad abitazione o ad attività economiche, anche senza fini di lucro, ed ubicati nelle aree a maggior rischio sismico, classificate almeno in zona 2, ai sensi dell'
articolo 96, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio.).
5. I contributi in conto interessi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b), sono concessi sui prestiti contratti dai soggetti privati per la realizzazione, sui medesimi edifici di cui al comma 4, che siano stati dichiarati inagibili in conseguenza di un evento sismico, dei seguenti interventi di:
a) ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi volti a ripristinare, eliminare, modificare o sostituire elementi strutturali costitutivi dell'edificio, nonché a inserire nuovi elementi strutturali;
b) demolizione e ricostruzione con mantenimento dello stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, qualora non
siano tecnicamente possibili o economicamente convenienti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera a);
c) messa in sicurezza, anche in via provvisoria, di strutture fortemente danneggiate al fine di evitare l’aggravamento dei danni strutturali nonché di garantire l’incolumità delle persone ed il
rapido ripristino delle normali attività socio-economiche.
6. Gli interventi di cui al comma 5 possono accedere al fondo a condizione che per la realizzazione degli stessi non siano assegnati ulteriori contributi, anche statali, già stanziati a seguito del medesimo evento sismico.
”.
Art. 25
1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 31 bis - Anticipazione risorse per finanziamento trasporto pubblico locale
1. Al fine di anticipare agli enti locali le risorse necessarie al finanziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, nelle more della definizione della premialità spettante alla Regione Toscana ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 16 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135
, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione agli enti locali, la somma massima di euro 43.000.000,00.
2. L'anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di un anno dall'erogazione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa, nella UPB 321 "Servizi di trasporto pubblico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 26
- Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 77/2013
1. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 31 ter - Contributi alle province per oneri dovuti per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale
1. Nelle more dell'avvio della procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale sul lotto unico regionale, la Regione è autorizzata ad erogare alle
province risorse aggiuntive una tantum, per un importo massimo fino ad euro 4.000.000,00, per l'incremento degli oneri dovuti per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale con
autolinea, nella fase conclusiva della gestione.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'erogazione anche ai fini del rispetto dei vincoli previsti dall'
Sito esternoarticolo 16 bis, comma 3, del d.l. 95/2012
convertito dalla
Sito esternol. 135/2012
e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario).
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 27
1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 33 bis - Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Empoli
1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità comunale di collegamento tra il polo tecnologico di
Empoli e lo svincolo di Empoli Est della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune di Empoli, è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 47.800,00 per il 2014, euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 47.800,00 per il 2014 euro 700.000,00 per il 2015 ed euro 700.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016.
”.
Art. 28
1. Dopo l'articolo 33 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 33 ter - Contributi straordinari per la viabilità nel Comune di Lucca
1. Per l'adeguamento del sistema della viabilità al fine di migliorare l’accesso alla zona del nuovo ospedale di Lucca mediante la realizzazione di un diverso sistema di intersezione tra i viali di circonvallazione e gli assi viari a servizio della zona est della città di Lucca, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2014, previa stipula di specifico accordo di programma con il Comune medesimo.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 29
1. Dopo l'articolo 33 ter della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 33 quater - Interventi sulla viabilità regionale nel Comune Scarperia e San Piero
1. Per la realizzazione di una variante al tracciato della strada regionale (SR) 65 nel Comune di Scarperia e San Piero che sia integrato, secondo le esigenze di sviluppo nel contesto della Villa Medicea di Cafaggiolo inserita nella lista del patrimonio mondiale dell’ Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), con un nuovo tracciato stradale che possa comunque garantire la fluidità della circolazione in sicurezza, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016.
2. L’erogazione del contributo per complessivi euro 9.000.000,00 è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma, da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati,
interessati all’intera riqualificazione territoriale, che contenga gli impegni relativi alla riqualificazione dell’area e suo mantenimento, alla valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo, allo sviluppo dell’economia locale e all’incremento occupazionale.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00 per il 2015 ed euro 8.500.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016.
”.
Art. 30
1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 35 bis - Contributi straordinari per l’integrazioni tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima - Piombino
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Livorno per l’anno 2014 l’importo
massimo di euro 143.000,00, da destinare all’azienda Tiemme S.p.A. a compensazione dei mancati introiti relativi al trasporto di utenti muniti di titolo di viaggio ferroviario sulla direttrice Campiglia Marittima – Piombino.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, è individuato sulla base di apposite indagini a campione effettuate dalla Provincia di Livorno. E' fatto in ogni caso salvo il recupero nei confronti di Trenitalia dell'eccedenza sui ricavi obiettivo previsti dal contratto di servizio con la Regione, per la parte imputabile all'incasso marginale sui titoli di viaggio Trenitalia utilizzati per l'accesso ai servizi
erogati da Tiemme S.p.A.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 31
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2014 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2014 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.
”.
Art. 32
1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 51 bis - Modifiche all’
articolo 6 della l.r. 42/1998
1. Dopo il
comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
(Norme per il trasporto pubblico locale) è inserito il seguente:
“7 ter. Per soddisfare eventuali esigenze straordinarie sorte successivamente allo svolgimento della conferenza di cui al comma 5 in relazione alla domanda di mobilità relativa ai servizi minimi di cui all’
Sito esternoarticolo 16, comma 1, del d.lgs. 422/1997
, la Giunta regionale può integrare
le assegnazioni disposte in esito all’intesa raggiunta nella conferenza medesima nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il trasporto pubblico locale e comunque in misura non superiore al
2 per cento delle suddette assegnazioni.
”.
Art. 33
1. Dopo l'articolo 62 quater della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 62 quinquies - Contributi straordinari per il ripristino della linea ferroviaria Porrettana e per il completamento funzionale dello scalo merci Capannori - Porcari
1. Per il ripristino della funzionalità della linea ferroviaria Porrettana, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 500.000,00 per il 2014.
2. Per supportare il completamento funzionale dello scalo merci Capannori - Porcari in località Frizzone nel comune di Porcari, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti, è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per il 2014.
3. All'onere della spesa di cui ai commi 2 e 3, pari ad euro 700.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 34
1. Dopo l'articolo 62 quinquies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 62 sexies - Interventi sulla barra di foce dello scolmatore d’Arno
1. Fatto salvo quanto previsto nell’accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 58 (Accordo di Programma per la realizzazione del primo stralcio funzionale del progetto preliminare denominato adeguamento idraulico del canale scolmatore d’Arno finalizzato al ripristino della funzionalità del canale e alla realizzazione della foce armata), per l’adeguamento idraulico del canale scolmatore d`Arno, la Giunta regionale è autorizzata a contribuire finanziariamente alla realizzazione di interventi di rimodellazione della barra di foce del canaleY scolmatore d’Arno, mediante dragaggio dei fondali e palancolatura lungo il corso d’acqua, previa stipula di accordo di programma con gli enti competenti.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa massima di euro 1.000.000,00.
3. All'onere di cui al comma 2, pari ad euro 1.000.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 421 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio sismico – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 35
1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 2.300.000,00.”.
2. Il comma 3 dell'
articolo 65 della l.r. 77/2013
è sostituito dal seguente:
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014, e ad euro 700.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.
”.
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
1. Dopo l'articolo 70 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 ter - Contributo straordinario a favore della Fondazione Orchestra Regionale Toscana
1. Per il riequilibrio della situazione patrimoniale della Fondazione Orchestra Regionale Toscana (ORT), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore della Fondazione stessa un contributo straordinario in conto capitale nella misura massima di euro 2.100.000,00, previa valutazione positiva da parte della Giunta di un piano che dimostri la sostenibilità economica e
finanziaria della gestione.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 38
1. Dopo l'articolo 70 ter della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“Art. 70 quater – Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A.
1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della società AR.EA S.p.A.
(3)

v. B.U. 6 ottobre 2014, n. 47, parte prima, Avviso di Rettifica.

dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non è dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Società AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull’istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che è denominata “Risistemazione area retro portuale”).
”.
Art. 39
1. Dopo l'articolo 70 quater della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 quinquies - Contributi straordinari per interventi su impiantistica sportiva
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, contributi straordinari ad enti locali per un ammontare complessivo di euro 817.000,00, per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale.
2. I contributi straordinari sono così ripartiti:
a) euro 90.000,00 alla Provincia di Firenze per il recupero della palestra all'interno del
complesso scolastico del liceo Gobetti di Bagno a Ripoli, attualmente inagibile;
b) euro 280.000,00 al Comune di Firenze per il completamento del palazzo dello sport di Firenze "Nelson Mandela Forum", in vista dello svolgimento dei campionati europei di pallavolo;
c) euro 135.000,00 al Comune di Santa Croce sull’Arno per lavori urgenti di adeguamento del campo di calcio in seguito al passaggio di categoria della squadra locale;
d) euro 150.000,00 al Comune di Cavriglia per la sistemazione a impianti sportivi dell'area ex-mineraria situata presso il medesimo Comune;
e) euro 70.000,00 al Comune di Arezzo per lavori urgenti di completamento dell'impianto di atletica leggera;
f) euro 92.000,00 al Comune di Castiglione della Pescaia per la risistemazione di
impianti sportivi a seguito del riconoscimento al Comune della qualifica di città europea dello sport 2014.
3. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 817.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti
ed innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 2 devono essere avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla medesima data.
5. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell’opera.
”.
Art. 40
1. Dopo l'articolo 70 quinquies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 sexies - Realizzazione di nuova sede del liceo scientifico A. M. Enriques Agnoletti
1. Per attivare la realizzazione nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino, all'interno dell'area del Polo scientifico e tecnologico dell'università degli studi di Firenze, di un nuovo edificio scolastico da adibire a sede unica del liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti", la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Firenze un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2015.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, relativo al primo lotto funzionale dei lavori, è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di programma da sottoscrivere con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nella realizzazione del nuovo edificio.
3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 10.000.000,00 per il 2015, si
fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015.
”.
Art. 41
1. Dopo l'articolo 70 sexies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 septies - Contributo straordinario all'associazione Banco alimentare della
Toscana - Onlus
1. Al fine di favorire la promozione ed il sostegno delle politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie tramite la redistribuzione delle eccedenze alimentari, e di assicurare la continuità con le azioni già intraprese, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 2014, un contributo straordinario di euro 50.000,00 in favore dell'associazione Banco alimentare della Toscana – Onlus.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 221 “Programmi di iniziative regionali, sistema informativo ricerca e sviluppo – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 42
1. Dopo l'articolo 70 septies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“Art. 70 octies - Contributo straordinario al Comune di Londa
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 60.000,00 per l’anno 2014, al Comune di Londa per dotare la propria scuola, primaria e secondaria di primo grado, delle attrezzature tecniche e degli arredi funzionali alla didattica.
2. Il contributo è erogato a seguito della presentazione del progetto di dotazione della struttura scolastica da parte del Comune di Londa, redatto secondo modalità stabilite con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
3. Il contributo è liquidato:
a) nella misura del 50 per cento a seguito della presentazione del progetto di cui al comma 2;
b) nella misura del 50 per cento a seguito di rendicontazione da parte del Comune di Londa.
4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per
l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 614 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 43
1. Dopo l'articolo 70 octies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 novies - Interventi a sostegno dei comuni della Versilia
1. Al fine di consentire la definizione in via transattiva della somma dovuta dal Consorzio Ambiente Versilia, di seguito denominato “Consorzio”, a Termomeccanica ecologia S.p.A., a seguito della sentenza della Corte d’appello di Genova del 2 maggio 2013, sezione I civile, la Giunta regionale è autorizzata, previa stipula dell'accordo di cui al comma 4, ad erogare a titolo di anticipazione al Consorzio la somma di euro 5.000.000,00.
2. L’anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di ventiquattro mesi dall’erogazione.
3. A garanzia della restituzione del debito di cui al comma 2, alternativamente:
a) il Consorzio presta fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
b) i comuni facenti parte del Consorzio si accollano, ciascuno per la propria quota, l’importo del debito derivante dall’anticipazione della somma erogata. In tal caso la mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 2 comporta la compensazione del credito, nei confronti di ciascun comune inadempiente, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di
attuazione della
legge regionale 6 agosto 2001, n. 36
“Ordinamento contabile della Regione Toscana”).
4. Le condizioni per l’erogazione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo stipulato fra la Regione ed il Consorzio o, qualora si opti per la garanzia di cui al comma 2, lettera b), i comuni facenti parte del Consorzio.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 44
1. Dopo l'articolo 70 novies della l.r 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 decies - Contributo straordinario al Comune di Santa Luce
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Santa Luce un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 140.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione dell'abitato e di adeguamento della viabilità in ambito urbano nella frazione di Pomaia, in occasione della visita del Dalai Lama nel mese di giugno 2014. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Comune di una relazione che documenti le spese effettivamente sostenute.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 140.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 45
1. Dopo l'articolo 70 decies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 undecies - Contributo straordinario per il rafforzamento delle condizioni di sicurezza nell'Area Vasta Centro
1. Per gli anni 2014 e 2015, al fine di rafforzare le condizioni di sicurezza a seguito della situazione particolarmente critica riscontrata nel territorio del distretto tessile di Prato e nei territori dell'Area Vasta Centro con forte presenza manifatturiera, con crescenti fenomeni di comportamenti
illeciti ed irregolarità diffuse ed in coerenza con le finalità e gli interventi previsti dalla
legge regionale 16 agosto 2001 n. 38
(Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana), la Giunta regionale è autorizzata a destinare un contributo di euro 200.000,00 per il 2014 e di euro 800.000,00 per il 2015, ai comuni interessati, per il finanziamento di un progetto straordinario che preveda interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed in particolare per il rafforzamento e l'incremento della vigilanza sul territorio.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del progetto di cui al comma 1, da parte dei comuni interessati secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, e può coprire fino al 100 per cento del costo del medesimo progetto, nei limiti della somma stanziata dal presente articolo, da ripartire tenuto conto del numero di insediamenti produttivi presenti nei territori comunali.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2014 ed euro 800.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016, annualità 2015.
”.
Art. 46
Dopo l'articolo 70 undecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 duodecies - Contributi straordinari per gli interventi per l’abbattimento della carica batterica immediatamente a monte della foce del Fosso dell'Abate, Fosso Fiumetto e Fosso
Motrone
1. Nell’ambito di uno specifico accordo di programma tra la Regione, i comuni, e gli altri enti pubblici territorialmente coinvolti, finalizzato all’attuazione di misure di interventi per il superamento delle criticità delle foci fluviali della Piana Apuo-versiliese
(2)

v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, parte prima, Avviso di Rettifica.

e alla salvaguardia della balneabilità delle acque costiere ad esse prospicienti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Viareggio, Pietrasanta e Camaiore contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 775.000,00 per l'anno 2014, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016, per la realizzazione degli interventi urgenti per l’abbattimento della carica batterica a monte della foce del Fosso dell'Abate, del Fosso Fiumetto e del Fosso Motrone.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 775.000,00 per il 2014, euro 775.000,00 per il 2015 ed euro 300.000,00 per il 2016, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 431 "Azioni di sistema per la tutela ambientale - spese di investimento" del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e annualità 2016.
”.
Art. 47
Dopo l'articolo 70 duodecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 terdecies - Contributo straordinario al Comune di Pontremoli per le Terme di Montelungo
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pontremoli un contributo straordinario, per un importo massimo di euro 60.000,00, per il concorso alle spese sostenute per gli interventi di completamento di recupero dell'impianto termale di Montelungo e relativi annessi.
2. Il contributo è concesso a seguito della presentazione di progetto preliminare ed erogato a fronte di presentazione della relativa rendicontazione.
3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2014 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 532 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 48
1. Dopo l'articolo 70 terdecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 quaterdecies - Interventi a sostegno dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba
1. Nelle more del rilascio della garanzia necessaria per la contrazione del finanziamento di cui all’
articolo 46 quater della l.r. 77/2012
da parte dell’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare, a titolo di anticipazione all’Autorità portuale di Piombino e dell’Elba, la somma di euro 50.000.000,00.
2. L’anticipazione, senza interessi, è restituita nel termine massimo di sessanta giorni dall’avvenuto perfezionamento del contratto di finanziamento.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di
entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento”del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 49
1. Dopo l'articolo 70 quaterdecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 quinquesdecies - Adesione alla Fondazione Strozzi
1. La Regione Toscana è autorizzata ad aderire alla Fondazione Strozzi, di seguito
denominata Fondazione, a partire dall’anno 2014, in qualità di partecipante sostenitore.
2. Il contributo da erogarsi alla Fondazione in qualità di partecipante sostenitore è deliberato dalla Giunta regionale sulla base del programma di attività presentato dalla Fondazione.
3. Per l’annualità 2014, il contributo è stabilito nella misura massima di euro 450.000,00.
4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. Agli oneri relativi alle annualità successive si provvede con legge di bilancio.
”.
Art. 50
1. Dopo l'articolo 70 quinquiesdecies della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 70 sexiesdecies - Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la
promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano
1. La Regione Toscana è autorizzata ad implementare le attività di promozione economica con un’azione straordinaria di comunicazione da realizzarsi attraverso il sistema aereoportuale integrato della Toscana, quale punto di accesso alla Toscana dall’estero, e volta a promuovere eventi di rilevanza strategica per il sistema regionale inerenti a:
a) via Francigena;
b) partecipazione toscana alla Esposizione universale e internazionale (Expo) 2015;
c) grandi eventi culturali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente per l'importo di euro 1.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2015 e 2016, con gli stanziamenti della UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti" del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.
”.
Art. 51
- Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 77/2013
1. L'allegato A della l.r. 77/2013 è sostituito dall’allegato A della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.