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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013)
Art. 11
1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba.
2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016 rispettivamente per le annualità 2015 e 2016.
Art. 12
1. Al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 le parole: “
per gli anni 2014 – 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per gli anni 2014, 2015 e 2016
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte, per euro 800.000,00 per l’anno 2014, per euro 10.982.000,00 per l’anno 2015 e per euro 18.018.000,00 per l’anno 2016, con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio pluriennale 2014 – 2016.
”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 le parole: “
, per l'anno 2013,
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
”.
Art. 14
1. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 65 ter della l.r. 77/2012 le parole: “
per l’anno 2013
” sono sostituite dalle seguenti: “
per l’anno 2014
” e le parole: “
previsione 2013
” sono sostituite dalle seguenti: “
previsione 2014
”.
Art. 15
1. Il comma 3 dell'articolo 65 sexies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, è destinata la spesa massima complessiva di euro 600.000,00 per l’anno 2014 ed euro 100.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del
bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016, annualità 2015.
”.
Art. 16
2. Relativamente al 2014, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 13.284.071,29, di cui euro 5.536.794,61 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 7.747.276,68 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
3. Relativamente al 2015, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,37 di cui euro 18.644.388,36 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.638.559,01 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2015.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 65 septies della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
3 bis. Relativamente al 2016, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,36 di cui euro 19.245.836,47 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.037.110,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2016.
4. A decorrere dal 2017 e fino al 2043, all’onere annuo complessivo stimato in euro 48.282.947,37, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.
”.
5. Per l’esercizio finanziario 2044, all’onere annuo complessivo, stimato in euro 34.305.090,10, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio.
”.
Art. 17
1. L'articolo 65 octies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 65 octies - Inserimento dell'articolo 8 bis nella
l.r. 8/2012
1. Dopo l'
articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214
), è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - Riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali
1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in
proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.
2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l’equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.
4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione dell’indebitamento per pari importo.
5. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2014 e per euro 3.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.
”.
Art. 18
1. Al comma 1 dell'articolo 65 undecies della l.r. 77/2012 la parola: “
1.100.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
800.000,00
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 65 undecies della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014.
”.
Art. 19
1. Al comma 4 dell'articolo 65 duodecies della l.r. 77/2012 la parola: “
2013
” è sostituita dalla seguente: “
2014
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.