SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 6
- Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) è inserito il seguente:
“
2 bis. La Giunta regionale può, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
disporre
la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell’adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono
corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.