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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

SEZIONE I
- Disposizioni in materia di spesa per il personale
Art. 2
- Inserimento della sezione III bis nella l.r. 77/2013
1. Dopo la sezione III del capo II della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è inserita la seguente: “
SEZIONE III bis - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014
”.
Art. 3
1. Dopo l'articolo 9 della sezione III bis del capo II della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014
1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
”.
Art. 4
1. Dopo l'articolo 9 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali
1. I compensi professionali di cui all'
articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo,
Sito esternodella legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. “Legge di stabilità 2014”),m per il periodo temporale previsto dal medesimo comma.
2. I compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, come ridotti in base al comma 1, non sono comunque erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nell'accordo sottoscritto a livello decentrato in data 21 settembre 2009.
”.
Art. 5
1. Dopo l'articolo 9 ter della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 9 quater - Misure di incentivazione all'utilizzo dei servizi pubblici per gli spostamenti casa-lavoro da parte del personale dipendente della Regione Toscana
1. La Regione Toscana stipula convenzioni con le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale regionale, per effettuare, in anticipazione ed unica soluzione, il pagamento degli abbonamenti annuali ai servizi, anche a tariffa integrata, sottoscritti dal proprio personale dipendente a tempo indeterminato per gli spostamenti casa-lavoro, previa richiesta dei dipendenti interessati.
2. Gli oneri così sostenuti sono recuperati a carico dello stipendio del personale aderente, mediante progressivo prelievo della quota parte in dodicesimi e, contestualmente alla prima rata ed in unica soluzione, degli interessi legali su base annua.
3. La misura di incentivazione di cui al presente articolo non comporta oneri per il bilancio regionale. Le somme sono anticipate sull’unità previsionale di base (UPB) 811 “Partite di giro” della parte spesa e recuperate a valere sull’UPB 611 “Partite di giro” della parte entrata del bilancio regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.