Art. 9
- Modifiche all'articolo 103 della l.r. 66/2011
1. Il comma 3 bis dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è sostituito dal seguente:
“
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro 2.800.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.