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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 9
1. Il comma 3 bis dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è sostituito dal seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro 2.800.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.