Art. 4
- Inserimento dell'articolo 9 ter nella l.r. 77/2013
1. Dopo l'articolo 9 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“
Art. 9 ter - Riduzione dei compensi professionali legali
1. I compensi professionali di cui all'
articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), sono ridotti ai sensi dell'articolo 1, comma 457, primo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. “Legge di stabilità 2014”),m per il periodo temporale previsto dal medesimo comma.
2. I compensi derivanti dalle cause concluse con sentenza favorevole all'ente con spese compensate, come ridotti in base al comma 1, non sono comunque erogati ai singoli professionisti in misura eccedente il limite massimo inderogabile individuato nell'accordo sottoscritto a livello decentrato in data 21 settembre 2009.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.