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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 31
1. Il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, degli enti locali e private, la Regione destina ai comuni un contributo pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2014 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per un totale di euro 5.000.000,00.
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 46 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l’anno 2014 ed euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016, annualità 2015 e 2016.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.