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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 3
1. Dopo l'articolo 9 della sezione III bis del capo II della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014
1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.