Art. 3
- Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 77/2013
1. Dopo l'articolo 9 della sezione III bis del capo II della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“
Art. 9 bis - Disposizioni di contenimento della spesa per il personale della Regione per l’anno 2014
1. Fino al 31 dicembre 2014 la Regione non può attivare nuovi rapporti di lavoro flessibile e nuovi rapporti formativi, ovvero proroghe di rapporti già in essere, con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro flessibile in essere e i rapporti formativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.