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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 26
- Inserimento dell’articolo 31 ter nella l.r. 77/2013
1. Dopo l'articolo 31 bis della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 31 ter - Contributi alle province per oneri dovuti per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale
1. Nelle more dell'avvio della procedura di gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale sul lotto unico regionale, la Regione è autorizzata ad erogare alle
province risorse aggiuntive una tantum, per un importo massimo fino ad euro 4.000.000,00, per l'incremento degli oneri dovuti per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale con
autolinea, nella fase conclusiva della gestione.
2. La Giunta regionale definisce le modalità e le condizioni per l'erogazione anche ai fini del rispetto dei vincoli previsti dall'
Sito esternoarticolo 16 bis, comma 3, del d.l. 95/2012
convertito dalla
Sito esternol. 135/2012
e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario).
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico – spese correnti” del bilancio di previsione 2014.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.