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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 28 della l.r. 77/2013
1. L’articolo 28 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Misure per il sostegno e la promozione di interventi per la messa in sicurezza sismica, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici nonché degli investimenti in energie rinnovabili.
1. Al fine di promuovere ed incentivare nell'edilizia il risparmio energetico e l'utilizzo di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominata garanzia finanziaria, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 28 bis, comma 2, riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale;
b) eroga contributi per la copertura anche parziale della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito, di seguito denominati contributi in conto interessi, per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a), se finalizzati alla copertura dei consumi elettrici e termici degli edifici medesimi.
2. Al fine di promuovere ed incentivare interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici nonché sostenere le popolazioni colpite da eventi sismici, la Regione:
a) fornisce garanzia finanziaria a soggetti privati per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza sismica di cui all’articolo 28 bis, comma 4;
b) eroga contributi in conto interessi a soggetti privati per la realizzazione, a seguito
di un evento sismico, degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di cui
all’articolo 28 bis, comma 5.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito, per l'anno 2014, un fondo affidato in gestione ad un
soggetto qualificato individuato mediante procedura di evidenza pubblica, in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti, e soggetto agli obblighi individuati nella convenzione
stipulata con la Regione.
4. La garanzia finanziaria è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile. Essa è concessa su finanziamenti di importo massimo pari a 500.000,00 euro per singolo beneficiario e di durata:
a) non inferiore a cinque anni e non superiore venticinque anni, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) pari a dieci anni, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a).
5. I contributi in conto interessi possono essere erogati per finanziamenti chirografari di importo massimo pari a 100.000,00 euro, per ciascun beneficiario, e di durata non inferiore a dieci anni e non superiore a quindici anni. Essi sono erogati per la copertura del:
a) 50 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo massimo pari a 50.000,00 euro;
b) 100 per cento del tasso fisso di interessi, determinato ai sensi del comma 6, per i finanziamenti di importo superiore a 50.000,00 euro.
6. La Regione e il soggetto gestore del fondo stipulano con i soggetti che erogano il finanziamento una convenzione per:
a) la determinazione del tasso di interesse fisso da applicare al finanziamento, sul quale viene calcolata la quota percentuale da erogare a titolo di contributo in conto interessi;
b) la definizione delle modalità di erogazione del contributo in conto interessi.
7. I contributi in conto interessi sono revocati:
a) qualora, in qualsiasi momento, sia accertata la mancanza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione al contributo;
b) qualora siano presentate dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci allegate alla domanda di ammissione al contributo;
c) in tutti i casi di estinzione anticipata dell’operazione di finanziamento, ivi compresa la risoluzione conseguente al mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento e la mancata realizzazione dell’intervento nei termini stabiliti nel medesimo contratto.
8. Le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite nel rispetto delle seguenti percentuali:
a) il 40 per cento per le misure di cui al comma 1;
b) il 20 per cento per la concessione della garanzia finanziaria di cui al comma 2, lettera a);
c) il 40 per cento per la concessione dei contributi in conto interessi di cui al comma
2, lettera b).
9. Per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - spese correnti" del bilancio di previsione 2014
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.