Art. 21
- Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 77/2013
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
“
Art. 2 bis - Applicazione a enti dipendenti e società in house dell'articolo 14, comma
4 ter, del
d.l. 66/2014 1. Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione Toscana si applica la disposizione dell'
articolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 .
2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'
articolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014 convertito dalla
l. 89/2014 , è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di
esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.