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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 21
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:
Art. 2 bis - Applicazione a enti dipendenti e società in house dell'articolo 14, comma
4 ter, del
Sito esternod.l. 66/2014
1. Agli enti dipendenti e alle società in house della Regione Toscana si applica la disposizione dell'
Sito esternoarticolo 14, comma 4 ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89
.
2. Dell'esercizio della facoltà prevista dall'
Sito esternoarticolo 14, comma 4 ter, del d.l. 66/2014
convertito dalla
Sito esternol. 89/2014
, è dato conto, per gli enti dipendenti, nella relazione al bilancio preventivo e al bilancio di
esercizio di cui all'articolo 2, comma 6, e, per le società in house, nella relazione sulla gestione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.