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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 13
1. Al comma 1 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 le parole: “
, per l'anno 2013,
” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.