Art. 13
- Modifiche all'articolo 65 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 le parole: “
, per l'anno 2013,
” sono soppresse.2. Il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:
“
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014.
”.3. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 77/2012 è inserito il seguente:
“
2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.