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Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46

Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009 , 65/2010 , 66/2011 , 8/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 79/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 10
- Inserimento dell'articolo 8 ter nella l.r. 8/2012
1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ), è inserito il seguente:
Art. 8 ter - Valorizzazione dell’area del Ceppo di Pistoia
1. Nell’ambito della revisione degli accordi per la riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione conseguente alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, l’Azienda unità sanitaria locale 3 di Pistoia, può essere autorizzata dalla Regione Toscana a favore del Comune di Pistoia:
a) alla cessione in proprietà a titolo gratuito del padiglione Cassa di risparmio da destinare a funzione pubblica per almeno cinque anni, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento della destinazione stabilita dall’accordo nel periodo del vincolo di destinazione;
b) alla concessione in uso gratuito per trentacinque anni e al passaggio in proprietà a titolo gratuito, trascorso tale periodo, dell’edificio storico del Ceppo. La concessione e il trasferimento proprietario sono effettuati alle seguenti condizioni:
1. vincolo di destinazione pubblica da individuare nell’accordo per la parte prevalente consentendo funzioni diverse per una parte dell’immobile qualora, in caso di destinazione museale pubblica, siano complementari alla relativa gestione ovvero necessarie per assicurarne la sostenibilità economica, compatibilmente con i vincoli di cui al
Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
);
2. clausola di retrocessione in proprietà all'Azienda in caso di mutamento della destinazione stabilita dall’accordo;
c)
alla concessione in uso e quindi alla cessione a titolo gratuito degli arredi storici e delle
opere d'arte presenti nell’edificio storico del Ceppo ovvero funzionali all’uso nel caso di destinazione museale pubblica del medesimo e alle stesse condizioni della lettera b).
”.(2)

v. B.U. 30 settembre 2014, n. 45, parte prima, Avviso di Rettifica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.