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Legge regionale 30 luglio 2014, n. 45

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1,dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto il parere istituzionale della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 aprile 2014;


Considerato quanto segue:


1. L’Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni e volti a proporre, entro il mese di marzo del 2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l’obbiettivo di perseguire il superamento dell’attuale sistema incentrato sulle società della salute, fermo restando il principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali;


2. Nel quadro dell’organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale si rende necessario definire le modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali nelle materie sociali (come individuate a seguito della riforma Sito esternodel Titolo V della Costituzione ) ed il coordinamento con i nuovi strumenti per l’integrazione socio-sanitaria, come proposti dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), da ritenersi coordinata con la presente;


3. Si ritiene che al fine della migliore applicazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali sociali sia necessario: far coincidere l’ambito territoriale con quello della zona-distretto; rendere la conferenza zonale il punto di riferimento per i comuni e le unioni; individuare nella convenzione zonale lo strumento per l’esercizio associato, in alternativa all’eventuale unione di zona. Si ritiene altresì che questa architettura organizzativa, in ossequio alla filosofia che in Toscana sottende da anni la scelta di sviluppare atti programmatori integrati, debba necessariamente integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale per l’integrazione socio-sanitaria e la governance multilivello, articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale, di cui alla sopracitata l.r. 44/2014 di modifica della l.r. 40/2005 ;


4. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con conseguenti modifiche del testo.

Approva la presente legge:

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: “
i comuni e le province
” sono sostituite dalle seguenti: “
i comuni, singoli o associati,
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 11 della l.r. 41/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Il comune
1. I comuni sono titolari della funzione fondamentale concernente la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, nonché delle altre funzioni amministrative a essi attribuite ai sensi della presente legge.
2. I comuni tenuti all’esercizio associato obbligatorio della funzione fondamentale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , assolvono a detto obbligo mediante l’esercizio associato delle seguenti funzioni, servizi e attività:
a) definizione del percorso assistenziale personalizzato ai sensi degli articoli 6 e 7;
b) definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate, di cui risultano competenti ai sensi del presente comma;
c) erogazione delle prestazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
d) progettazione e gestione degli interventi e dei servizi di cui al capo I del titolo V, in conformità alle disposizioni dell’articolo 4;
e) autorizzazione, vigilanza e controllo delle strutture residenziali e semiresidenziali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, 22, 23 e 24;
f) determinazione degli obiettivi di servizio di cui all’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province) ed eventuale determinazione dei livelli delle prestazioni ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.
3. I comuni, congiuntamente con le aziende unità sanitarie locali, erogano interventi e servizi dell'alta integrazione socio sanitaria, di integrazione socio-sanitaria, nonché i servizi finanziati dal fondo per la non autosufficienza di cui alla legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
4. Nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale possono essere previste specificazioni in merito agli interventi e ai servizi di cui al presente articolo.
5. Le funzioni dei comuni sono esercitate negli ambiti e nelle forme previsti dal Capo II del Titolo III.
”.
Art. 3
- Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 12 della l.r. 41/2005 è abrogato.
Art. 4
2. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano fino al riordino delle funzioni delle province.
”.
Art. 5
- Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 41/2005
1. L'articolo 29 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Articolo 29 - Piano di inclusione zonale
1. Il piano di inclusione zonale (PIZ) determina, con riferimento alla funzione fondamentale in
ambito sociale dei comuni e in conformità con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, le attività da perseguire tramite le reti di servizi e di welfare territoriale e gli obiettivi di servizio, ai fini di migliorare e consolidare le politiche sociali tendenti a garantire:
a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inappropriatezze e promuovano forme assistenziali per favorire le responsabilità delle persone e dei nuclei familiari;
b) opportunità di risorse occupazionali;
c) la riaffermazione di un compiuto sistema sussidiario tra enti e di questi con i cittadini per utilizzare le risorse del welfare.
2. Il PIZ, in particolare, definisce:
a) i servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
b) i servizi e le misure per favorire la permanenza a domicilio;
c) i servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;
d) i servizi a carattere residenziale per le fragilità;
e) le misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito adottate a livello locale;
f) le modalità di organizzazione delle misure economiche di sostegno previste a livello nazionale e regionale.
3. Il PIZ definisce anche l’integrazione con i servizi e gli ambiti di attività indicati all’articolo 3, comma 2, lettera b), e si coordina con i relativi strumenti attuativi.
4. Il PIZ è approvato dalla conferenza zonale dei sindaci di cui all'articolo 34, ovvero dalle società della salute, ove esistenti, e si coordina con le altre politiche socio-sanitarie integrate a livello di zona-distretto nell'ambito del piano integrato di salute di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
5. Il PIZ ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte attuativa del PIZ viene aggiornata annualmente ed è condizione per l’attivazione delle risorse ricomprese nel fondo sociale regionale, nonché delle risorse previste dalla l.r. 66/2008 .
6. Il PIZ individua le risorse necessarie alla realizzazione delle attività e degli interventi previsti in attuazione degli obiettivi di servizio, nonché alla realizzazione dei progetti innovativi promossi anche da soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17.
7. Il PIZ individua in ambito zonale gli enti destinatari di risorse del fondo sociale regionale. Il PIZ è elaborato dall’ufficio di piano zonale di cui all’articolo 64, comma 8, della l.r. 40/2005 .
8. La Giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione del PIZ entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ).
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 33 della l.r. 41/2005 è sostituto dal seguente:
Art. 33 - Ambiti territoriali per la gestione del sistema locale di interventi e servizi sociali
1. Le zone-distretto, di cui all'articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005 , costituiscono gli ambiti territoriali per l’integrazione socio sanitaria, per l’esercizio coordinato della funzione fondamentale in ambito sociale, nonché gli ambiti territoriali di dimensione adeguata per l’assolvimento dell’obbligo di esercizio associato della medesima funzione fondamentale da parte dei comuni a
ciò tenuti ai sensi della legislazione statale.
”.
Art. 7
- Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 34 della l.r. 41/2005 è sostituto del seguente:
Art. 34 - Conferenza zonale dei sindaci
1. In ciascuna delle zone-distretto è istituita la conferenza zonale dei sindaci, cui partecipano tutti i sindaci dell’ambito territoriale o i presidenti delle unioni dei comuni che esercitino la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, ovvero chi, ai sensi della normativa nazionale, ricopre temporaneamente la carica di sindaco.
2. La conferenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci presenti alla seduta, che rappresentino, con riferimento ai dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’ultimo censimento generale della popolazione, la maggioranza della popolazione dei comuni della zona-distretto.
3.La conferenza elegge, con la maggioranza prevista per le deliberazioni, il proprio presidente tra i sindaci che la compongono. Il regolamento di funzionamento stabilisce la durata della carica di presidente, alla scadenza della quale il presidente cessa a tutti gli effetti.
4. Il presidente può nominare, tra i sindaci, quello che lo sostituisce in caso di assenza temporanea. Fino all’elezione, o all’elezione cui debba provvedersi a seguito di cessazione del presidente in carica, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato.
5. Il presidente convoca e presiede la conferenza, propone gli argomenti all'ordine del giorno, esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento di funzionamento.
6. Il sindaco può delegare un assessore del comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella conferenza. In caso di delega, le norme del presente articolo e del regolamento di funzionamento che fanno riferimento al sindaco si intendono riferite al delegato.
7. Le funzioni di segretario della conferenza sono attribuite dal presidente a un dirigente o a un funzionario individuati tra i dipendenti dei comuni. Il segretario svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della conferenza e del presidente, partecipa alle riunioni della conferenza e ne redige i verbali, cura la pubblicazione delle deliberazioni all’albo istituito dal comune individuato nel regolamento di funzionamento, nonché la trasmissione degli elenchi delle deliberazioni medesime ai comuni. La conferenza può stabilire che il segretario sia coadiuvato, nell’esercizio dei suoi compiti, da una segreteria amministrativa, composta da personale dei comuni.
8. La partecipazione alla conferenza non comporta l’attribuzione di indennità o di gettoni di presenza; i rimborsi spese sono a carico dei comuni.
9. Per le zone-distretto costituite da un unico comune le funzioni della conferenza zonale dei sindaci sono svolte dall'organo individuato dallo statuto del comune, oppure, in assenza, dalla Giunta comunale.
”.
Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 35 della l.r. 41/2005 è sostituto del seguente:
Art. 35 - Compiti della conferenza zonale dei sindaci
1. La conferenza zonale dei sindaci coordina l’esercizio delle funzioni di competenza dei comuni di cui all’ articolo 11, svolge le attività di programmazione locale e le altre funzioni previste dalla normativa regionale, approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
2. La conferenza zonale adotta con propria deliberazione il PIZ e lo trasmette alla conferenza
aziendale dei sindaci di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2005 .
3. Per l’elaborazione degli atti della programmazione locale, la conferenza può avvalersi delle strutture dei comuni oppure dell’ufficio di piano di cui all’articolo 64, comma 8, della l.r. 40/2005 , nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
”.
Art. 9
1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 41/2005 è inserito seguente:
Art. 36 bis - Esercizio associato delle funzioni
1. I comuni svolgono l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, mediante convenzione o unione di comuni, in conformità alle disposizioni del capo IV del titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Le disposizioni medesime che fanno riferimento agli ambiti territoriali si intendono riferite agli ambiti delle zone-distretto.
2. Le funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, sono esercitate con le modalità previste dall'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , oppure attraverso le società della salute con le modalità di cui all'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 .
3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere l'obbligo di gestire in forma associata, nelle forme previste dalla presente legge, gli interventi a carattere innovativo e sperimentale di interesse regionale.
4. La disciplina dell’accesso alle prestazioni è adottata con regolamenti unitari, attinenti rispettivamente all’esercizio associato di cui al comma 1 e di cui al comma 2. Se l’ente responsabile dell’esercizio associato è l’unione di comuni, ai sensi del comma 1, all’adozione dei regolamenti provvede l’unione medesima.
5. Fino alla stipulazione della convenzione di cui all’articolo 70 bis della l.r. 40/2005 , le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui alla l.r. 66/2008 sono assegnate alle aziende unità sanitarie locali, che le gestiscono direttamente secondo le indicazioni della conferenza zonale dei sindaci.
6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale determina una quota di risorse del fondo sociale regionale da riservare all’incentivazione dell’esercizio associato di cui al comma 2.
7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può determinare una quota da riservare allo svolgimento dei compiti di supporto all’attività di programmazione locale di cui all’articolo 35, comma 1.
”.
Art. 10
- Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 41/2005
1. L'articolo 37 della l.r. 41/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 37 - Coordinatore sociale
1. Ove non costituita la società della salute, la conferenza zonale dei sindaci, di intesa con l’azienda unità sanitaria locale, individua tra le professionalità sociali presenti, un coordinatore sociale di zona-distretto per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, commi 1 e 4.
2. Il coordinatore sociale di cui al comma 1:
a) è responsabile dell’attuazione e della verifica delle prestazioni sociali previste negli atti di programmazione zonale;
b) coordina gli interventi previsti nella rete locale dei servizi;
c) fa parte dell’ufficio di direzione di cui all’articolo 64, comma 6, della l.r. 40/2005 .
3. Laddove è costituita la società della salute, il coordinatore sociale può essere individuato anche
tra il personale della stessa o degli enti consorziati.
4. Negli ambiti di zona-distretto in cui non sono costituite le società della salute, sono garantite la coerenza della programmazione unitaria per la salute, la governance istituzionale, l’integrazione sociosanitaria, il coordinamento interprofessionale, la costruzione del servizio sociale unico di livello zonale, attraverso il rapporto diretto con la conferenza dei sindaci, ovvero con le unioni comunali, le convenzioni comunali, nonché con la convenzione per l'esercizio delle funzioni di
integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
”.
Art. 11
- Abrogazione dell'articolo 38 della l.r. 41/2005
Art. 12
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in ambito regionale, supportando le funzioni dell’osservatorio sociale in ambito territoriale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per l'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo i comuni, tramite l’accordo di cui al comma 2 bis, possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 41/2005 è sostituito seguente:
3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze relative alle funzioni fondamentali di competenza.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è abrogato.
5. Il comma 4 quater dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è abrogato.
6. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 quinquies. Presso l’osservatorio è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati.
”.
7. Dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 sexies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei processi di integrazione tra servizi o processi di cura attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società della salute, dalle aziende unità sanitarie locali e da ogni altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle attività in ambito sociale integrato, per sviluppare la conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei sistemi territoriali integrati con particolare attenzione agli assetti organizzativi e alle modalità di produzione e di finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di programmazione.
”.
8. Dopo il comma 4 sexies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 septies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati opera sulla base dell’accordo di cui al comma 2 bis.
”.
9. Dopo il comma 4 septies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 octies. Entro novanta giorni dall’approvazione della legge regionale 45/2014 , la Giunta regionale definisce con deliberazione il percorso di transizione dagli assetti organizzativi degli osservatori sociali in ambito provinciale all’assetto previsto dai commi 2 bis, 2 ter e 4 septies del presente articolo.
”.
Art. 13
1. Dopo l'articolo 49 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
Art. 49 bis - Politiche per la tutela della salute mentale
1. Le politiche per la tutela della salute mentale consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:
a) individuare precocemente il disagio psichico in un'ottica di prevenzione e promozione della salute e benessere della popolazione;
b) prevenire qualsiasi forma di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale;
c) promuovere l'integrazione e l'inserimento nel contesto sociale delle persone con disturbi mentali, favorendo la loro autonomia ed emancipazione anche attraverso la risoluzione dei problemi abitativi e di lavoro.
2. Alle politiche della salute mentale concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui agli articoli 48 e 49.
”.
Art. 14
1. Dopo l'articolo 49 bis della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
Art. 49 ter - Politiche per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze
1. Le politiche per la prevenzione e il trattamento dei comportamenti di abuso e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e psicotrope consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a:
a) riduzione generalizzata dell'uso delle sostanze e/o riduzione dei danni correlati all'uso, attraverso la promozione di stili di vita sani per l'intera popolazione ed in particolare per le fasce a maggior rischio di emarginazione sociale;
b) realizzazione di servizi e progetti di accoglienza a bassa soglia e di unità di strada orientati alla prevenzione primaria e secondaria ed alla riduzione del danno;
c) promozione e sostegno della rete dei soggetti pubblici e del privato sociale, che operano nel settore;
d) promozione di interventi di prevenzione e contrasto del consumo di sostanze, rivolti alle fasce di età giovanili e nei luoghi di aggregazione giovanile;
e) sviluppo di azioni sociali di sostegno ai programmi di riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti ed alcoldipendenti attraverso la risoluzione delle problematiche legate agli inserimenti lavorativi ed abitativi.
2. Alle politiche per la prevenzione ed il trattamento delle dipendenze, ivi incluse quelle di cui alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia), concorrono le attività ad integrazione socio-sanitaria di cui agli articoli 48 e 49.
”.
Art. 15
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 59 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua le priorità di intervento per il contrasto della violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, anche in attuazione della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) e determina gli indirizzi per la programmazione locale definita dal PIZ e dal piano integrato di salute, anche con riferimento alle modalità di presa in carico delle vittime di maltrattamenti, molestie e violenze, nonché alla definizione dei percorsi assistenziali.
”.
Art. 16
- Abrogazione dell'articolo 60 della l.r. 41/2005
Art. 17
- Abrogazione dell'articolo 61 della l.r. 41/2005
Art. 18
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
3 bis. Entro novanta giorni dal suo insediamento la conferenza zonale dei sindaci adotta il regolamento per il proprio funzionamento.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.