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Legge regionale 30 luglio 2014, n. 45

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014





PREAMBOLO



Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1,dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Visto il parere istituzionale della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 aprile 2014;


Considerato quanto segue:


1. L’Assemblea legislativa regionale ha assunto impegni e volti a proporre, entro il mese di marzo del 2014, una nuova proposta di organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale ed a presentare proposte di legge tese ad armonizzare la normativa vigente in materia, con l’obbiettivo di perseguire il superamento dell’attuale sistema incentrato sulle società della salute, fermo restando il principio cardine dell’integrazione socio-sanitaria e quello connesso al ruolo degli enti locali;


2. Nel quadro dell’organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale si rende necessario definire le modalità di esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali nelle materie sociali (come individuate a seguito della riforma Sito esternodel Titolo V della Costituzione ) ed il coordinamento con i nuovi strumenti per l’integrazione socio-sanitaria, come proposti dalla Sito esternolegge 29 luglio 2014, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”), da ritenersi coordinata con la presente;


3. Si ritiene che al fine della migliore applicazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali sociali sia necessario: far coincidere l’ambito territoriale con quello della zona-distretto; rendere la conferenza zonale il punto di riferimento per i comuni e le unioni; individuare nella convenzione zonale lo strumento per l’esercizio associato, in alternativa all’eventuale unione di zona. Si ritiene altresì che questa architettura organizzativa, in ossequio alla filosofia che in Toscana sottende da anni la scelta di sviluppare atti programmatori integrati, debba necessariamente integrarsi con gli strumenti della convenzione zonale per l’integrazione socio-sanitaria e la governance multilivello, articolata sui livelli aziendale, di area vasta e regionale, di cui alla sopracitata l.r. 44/2014 di modifica della l.r. 40/2005 ;


4. Di accogliere parzialmente il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, con conseguenti modifiche del testo.

Approva la presente legge:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.