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Legge regionale 30 luglio 2014, n. 45

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 8
- Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 41/2005
1. L’articolo 35 della l.r. 41/2005 è sostituto del seguente:
Art. 35 - Compiti della conferenza zonale dei sindaci
1. La conferenza zonale dei sindaci coordina l’esercizio delle funzioni di competenza dei comuni di cui all’ articolo 11, svolge le attività di programmazione locale e le altre funzioni previste dalla normativa regionale, approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
2. La conferenza zonale adotta con propria deliberazione il PIZ e lo trasmette alla conferenza
aziendale dei sindaci di cui all'articolo 12 della l.r. 40/2005 .
3. Per l’elaborazione degli atti della programmazione locale, la conferenza può avvalersi delle strutture dei comuni oppure dell’ufficio di piano di cui all’articolo 64, comma 8, della l.r. 40/2005 , nell'ambito della convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis della l.r. 40/2005 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.