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Legge regionale 30 luglio 2014, n. 45

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 12
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Alla realizzazione delle funzioni di cui al comma 1 concorrono i comuni, tramite uno specifico accordo tra la Regione e il soggetto rappresentativo ed associativo della generalità dei comuni in ambito regionale, supportando le funzioni dell’osservatorio sociale in ambito territoriale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per l'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo i comuni, tramite l’accordo di cui al comma 2 bis, possono dotarsi di strumenti e competenze anche mediante l'attivazione di collaborazioni con agenzie regionali, istituti di ricerca, università.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 41/2005 è sostituito seguente:
3. Alle funzioni di cui al presente articolo concorrono anche le province, per lo scambio e la condivisione dei dati e delle conoscenze relative alle funzioni fondamentali di competenza.
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è abrogato.
5. Il comma 4 quater dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è abrogato.
6. Dopo il comma 4 quater dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 quinquies. Presso l’osservatorio è istituita una apposita sezione denominata osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati.
”.
7. Dopo il comma 4 quinquies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 sexies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati realizza il monitoraggio dei processi di integrazione tra servizi o processi di cura attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti dai comuni, dalle unioni comunali, dalle società della salute, dalle aziende unità sanitarie locali e da ogni altro soggetto pubblico e privato che contribuisce alle attività in ambito sociale integrato, per sviluppare la conoscenza delle caratteristiche regionali e locali dei sistemi territoriali integrati con particolare attenzione agli assetti organizzativi e alle modalità di produzione e di finanziamento adottate, al fine di supportarne i processi di programmazione.
”.
8. Dopo il comma 4 sexies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 septies. L’osservatorio regionale sui sistemi territoriali integrati opera sulla base dell’accordo di cui al comma 2 bis.
”.
9. Dopo il comma 4 septies dell'articolo 40 della l.r. 41/2005 è aggiunto il seguente:
4 octies. Entro novanta giorni dall’approvazione della legge regionale 45/2014 , la Giunta regionale definisce con deliberazione il percorso di transizione dagli assetti organizzativi degli osservatori sociali in ambito provinciale all’assetto previsto dai commi 2 bis, 2 ter e 4 septies del presente articolo.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.