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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 3
1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Conferenza dei sindaci di area vasta
1. La conferenza dei sindaci di area vasta, di seguito denominata conferenza di area vasta, organizza e coordina le relazioni tra i comuni e le aziende sanitarie afferenti alla stessa area vasta, ivi comprese le aziende ospedaliero universitarie, allo scopo di esprimere indirizzi, pareri e valutazioni circa le azioni di competenza interaziendale.
2. La conferenza di area vasta è composta dai presidenti delle conferenze aziendali dei sindaci, nonché dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci o dai presidenti delle società della salute, o loro delegati, afferenti alla stessa area vasta. La conferenza è presieduta da un presidente scelto fra i presidenti delle conferenze aziendali. Alle sedute dell’articolazione di area vasta partecipano il relativo coordinatore, gli altri direttori generali delle aziende sanitarie di pertinenza e il rettore della università di riferimento, o suo delegato.
3. La conferenza di area vasta:
a) concorre con propri indirizzi all’elaborazione del piano di area vasta;
b) esprime parere obbligatorio sul piano di area vasta;
c) esamina gli atti del bilancio consolidato di area vasta, di previsione e consuntivo;
d) esprime parere obbligatorio sui piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie e relative relazioni aziendali.
e) esprime parere sul regolamento di funzionamento dell’area vasta.
4. La conferenza di area vasta esprime pareri sugli atti di concertazione interaziendale con particolare riguardo alle ricadute territoriali delle azioni di:
a) definizione dell’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, con la determinazione delle soglie, dei volumi e parametri di qualità;
b) definizione dei livelli appropriati di erogazione delle prestazioni, dell’organizzazione delle reti ospedaliere e delle reti specialistiche di area vasta;
c) definizione dei livelli appropriati della sanità territoriale e dei dipartimenti di prevenzione ove abbiano un impatto sulle politiche di area vasta.
5. La conferenza di area vasta esprime i pareri di cui ai commi 3 e 4 entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.
6. Il coordinatore di area vasta assicura i rapporti ed una adeguata informazione tra l’area vasta e la conferenza di area vasta. Il coordinatore di area vasta mette a disposizione idonei locali per la
conferenza dei sindaci di area vasta.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.