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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 16
1. Dopo l'articolo 71 novies decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
Art. 71 vicies - Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute
1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 71 novies decies, sono sciolte con le modalità previste dal presente articolo.
2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure previste dallo statuto.
3. L’assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento dell’ente mediante approvazione, entro il 31 marzo 2015, di una deliberazione, assunta all’unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, comunque non ulteriore al 30 giugno 2015, a decorrere dalla quale l’ente è estinto e si producono gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell’ente estinto, nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione.
4. Se alla data del 31 marzo 2015 la società della salute non è stata sciolta ai sensi dello statuto o l’assemblea non ha provveduto a deliberare lo scioglimento ai sensi del comma 3, la società della salute è sciolta di diritto; l’ente continua ad operare fino alla sua estinzione in gestione commissariale. Dal 31 marzo 2015 tutti gli organi della società della salute di cui all’articolo 71 quinquies decadono, e le funzioni sono assunte, in qualità di commissario straordinario, dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale. Il commissario straordinario, con propri decreti dotati di immediata esecutività, provvede alla ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, alla definizione della massa attiva e passiva, e all’attribuzione a ciascuno degli enti partecipanti delle funzioni e delle relative attività e passività, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione dell’azienda unità sanitaria locale quale soggetto che subentra nelle funzioni e succede nei rapporti attivi e passivi della società della salute afferenti alle funzioni di competenza dell’unità sanitaria locale medesima;
b) individuazione dei singoli comuni quali soggetti che subentrano nelle restanti funzioni e succedono nei restanti rapporti attivi e passivi della società della salute, ciascuno in proporzione tra di loro alle quote che risultano in capo ai comuni ai sensi dell’atto costitutivo o dello statuto.
5. Gli schemi dei decreti commissariali di cui al comma 4 sono previamente comunicati ai comuni, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione dei crediti e dei debiti; gli atti sono adottati valutate le osservazioni. Alla data prevista dai singoli decreti di cui al comma 4, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni e l’azienda unità sanitaria locale, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative di bilancio.
6. Il commissario di cui al comma 4 assicura, per quanto necessario, la prosecuzione delle attività dell’ente, fino alla data, stabilita nei decreti, dalla quale decorre il subentro e la successione delle funzioni e delle relative attività e passività. Il commissario provvede alla dichiarazione di estinzione dell’ente a decorrere da una data non successiva al 30 giugno 2015. I decreti di trasferimento delle funzioni, delle attività e delle passività sono comunicati dal commissario ai soggetti pubblici e privati interessati.
7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, e 4 il personale che risulta comandato alla società della salute, rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il comando. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è assegnato, in relazione alle funzioni prevalenti esercitate, all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto, alla partecipazione alla spesa del suddetto personale.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2014 ,
risulta trasferito alla società della salute rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il trasferimento. Il personale assunto direttamente dalla società della salute mediante concorso pubblico è trasferito all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla partecipazione alla spesa di detto personale.
9. Al personale di cui al comma 8 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso la società della salute. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso la società della salute sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso l’ente cui il personale è trasferito, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
10. Se lo scioglimento della società della salute è effettuato ai sensi dello statuto, i beni mobili e immobili della società della salute sono assegnati agli enti partecipanti secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto. E’ comunque ammessa, in caso di mancanza o di carenza di disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’assegnazione dei beni mediante accordo tra gli enti medesimi, sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni e dal direttore dell’azienda unità sanitaria locale.
11. Se si procede allo scioglimento della società della salute ai sensi del comma 3, la deliberazione dispone sull’assegnazione dei meni mobili e immobili. Se si procede allo scioglimento ai sensi del comma 4, i beni mobili e immobili conferiti a qualsiasi titolo dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale rientrano nella disponibilità dei soggetti medesimi. I beni mobili e immobili acquisiti direttamente dalla società della salute sono assegnati dal commissario agli enti partecipanti previo accordo tra gli enti medesimi. In caso di mandato accordo, il commissario provvede all’assegnazione in maniera indivisa, sulla base delle quote che risultano in capo ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale ai sensi dell’atto costitutivo o, in mancanza, dello statuto.
12. Se, successivamente all’estinzione della società della salute, emergono rapporti attivi o passivi non considerati negli atti di successione e subentro, per i suddetti rapporti si applicano le regole della solidarietà attiva a passiva tra gli enti già partecipanti alla società della salute. I soggetti medesimi rispondono delle obbligazioni ciascuno per la quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.