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Legge regionale 29 luglio 2014, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 1
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) sono aggiunte le parole:“
.Il coordinatore rimane in carica per tre anni e può essere rinominato per una sola volta, il suo operato viene valutato annualmente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione.
e bis) alla elaborazione di un rapporto annuale sul raggiungimento degli obiettivi di programmazione definiti per l’area vasta.
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
5 bis) Il comitato di area vasta, previo parere della conferenza dei sindaci da emettere entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, approva specifico regolamento di funzionamento.
4. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 40/2005 le parole: “
trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
quaranta giorni
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.