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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);


Considerato quanto segue:


1. Dall’esperienza maturata nell’applicazione della l.r. 64/2009 , è emersa la necessità di riordinare il quadro normativo vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, per prevedere strumenti per il monitoraggio degli impianti, volti a contribuire alla riduzione del rischio idraulico e per introdurre misure di semplificazione e di sgravio economico per i proprietari e gestori degli impianti esistenti;


2. L’istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all’esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della l.r. 64/2009 ;


3. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei proprietari e gestori degli impianti esistenti e al contempo agevolare l’attività istruttoria delle province, è necessario istituire un organismo tecnico interistituzionale cui affidare compiti di consulenza e supporto tecnico alla provincia ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti;


4. Il meccanismo di valutazione delle denunce di esistenza, effettuato dal nucleo di valutazione, consente alla provincia di autorizzare la prosecuzione dell’esercizio degli impianti, senza dover gravare il proprietario e il gestore di alcun onere, qualora l’invaso risulti già autorizzato e collaudato; viceversa sono mantenuti oneri amministrativi, ancorché graduati in relazione alla valutazione del rischio, nei casi in cui gli impianti risultino irregolari o da sanare;


5 Dal riordino introdotto nasce, infine, l’esigenza di intervenire per adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni al fine di prevedere sanzioni proporzionate al ritardo, per disciplinare gli oneri istruttori e per promuovere accordi tra le Regione e gli ordini professionali al fine di concordare tariffe agevolate per la redazione degli elaborati progettuali e tecnici nei casi previsti dalla legge;


6. E’ prevista l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.