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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 5
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 64/2009
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis - Catasto regionale degli invasi
1. Nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), quale sua parte integrante, è istituito il catasto regionale degli invasi attribuiti alla competenza
regionale ai sensi dell'Sito esternoarticolo 89, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998 , nonché ai sensi dell'Sito esternoarticolo 61, comma 3, del d.lgs. 152/2006 . Il catasto regionale degli invasi è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui alla normativa nazionale e regionale, in particolare alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
2. Il catasto contiene tutti i dati, a qualunque titolo detenuti da Regione, province e comuni, relativi agli invasi di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 2, le province, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della l.r. 91/1998 , garantiscono, con le modalità telematiche indicate dal regolamento di cui all'articolo 14, l'implementazione e l'aggiornamento dei dati del catasto avvalendosi, ove possibile, di sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa con particolare riferimento:
a) alle caratteristiche essenziali degli invasi presenti sul territorio di competenza ed all’uso cui sono destinati;
b) alle autorizzazioni alla costruzione di cui all’articolo 4;
c) alle denunce di esistenza degli invasi regolarmente autorizzati e collaudati di cui all'articolo 11 bis, comma 2, e ai conseguenti atti provvedimentali;
d) ai procedimenti di regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di cui agli articoli 11 ter e 11 quater e conseguenti atti provvedimentali;
e) ai provvedimenti che dispongono la chiusura degli invasi, di cui all’articolo 11 quater, comma 6, e le demolizioni di cui all’articolo 11 quater, comma 7, nonché i relativi interventi di ripristino dei luoghi e di messa in sicurezza;
f) alle comunicazioni degli invasi esistenti e da realizzare, non soggetti alla disciplina della presente legge, ai sensi dell’articolo 1, comma 5.
4. I criteri e le modalità per la gestione del catasto regionale degli invasi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 .
5. I dati inseriti nel catasto regionale degli invasi sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province e, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione nell’ambito di apposita sezione. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dal Sito esternod.lgs. 33/2013 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.