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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
2. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli sbarramenti che non superano i quindici metri di altezza e che determinano un invaso non superiore ad un milione di metri cubi.
2. Al comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 64/2009 , prima delle parole: “
Sono altresì esclusi
” sono inserite le seguenti: “
Fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 bis,
”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 64/2009 è aggiunto il seguente:
5 bis. Ai fini dell’implementazione e aggiornamento del catasto regionale degli invasi di cui all’articolo 2 bis, i soggetti che intendono realizzare gli impianti e i manufatti di cui al comma 5, nonché i proprietari o i soggetti che, a qualunque titolo, eserciscono i medesimi impianti ed i manufatti esistenti, comunicano i relativi dati alla provincia competente per territorio secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento di cui all'articolo 14.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.