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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 18
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
1. Chiunque ritarda, per un periodo non superiore a 180 giorni a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
1 bis. Chiunque ritarda di oltre 180 giorni, a decorrere dal termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 14, la presentazione della denuncia di esistenza degli impianti di cui all’articolo 11, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 18.000,00. La medesima sanzione si applica a chi, pur avendo inoltrato la denuncia di esistenza, prosegue l’esercizio di impianti in violazione delle prescrizioni e degli obblighi di cui al Capo III.
3. Al comma 6 dell'articolo 13 le parole: "
all'articolo 11, comma 11,
" sono sostituite dalle seguenti "
ed all'articolo 11 quater, comma 7 ,
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.