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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 15
1. Dopo l’articolo 11 quater della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 quinquies - Ulteriori disposizioni per gli impianti esistenti
1. La provincia esegue i controlli previsti dal Sito esternod.p.r. 445/2000 , anche mediante sopralluoghi, sulle dichiarazioni rese nell’ambito delle denunce di esistenza nonché della documentazione relativa alla regolarizzazione ed alla autorizzazione in sanatoria, di cui all’articolo 11 quater.
2. Nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, resta ferma la facoltà della provincia di dare prescrizioni nonché disporre interventi, da eseguirsi a cura e spese del proprietario o gestore, finalizzate a migliorare le condizioni di sicurezza degli impianti di cui al presente capo.
3. Gli impianti autorizzati alla prosecuzione all’esercizio, quelli regolarizzati o autorizzati in sanatoria ai sensi del presente capo, nonché quelli successivamente modificati sono soggetti alle disposizioni di cui al capo II per quanto applicabili.
4. Nelle more dell’istruttoria dei procedimenti di cui al presente capo il proprietario o gestore dell’invaso che ha presentato la denuncia di esistenza garantisce la sicurezza dell’impianto ai fini della pubblica incolumità, anche mediante opere di messa in sicurezza nonché la temporanea sospensione dell’esercizio dell’impianto.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.