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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 14
1. Dopo l’articolo 11 ter della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art 11 quater - Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria di impianti esistenti
1. La provincia, per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla trasmissione dell’esito del parere del Nucleo, richiede la presentazione di idonea documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria la provincia prescrive gli interventi di adeguamento necessari indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione dei relativi progetti. La provincia, verificata la regolare esecuzione delle opere prescritte, trasmette la documentazione degli impianti di cui al presente articolo al Nucleo per l’espressione del parere di cui all’articolo 11 bis, comma 1.
3. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce la documentazione di cui al comma 1 del procedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, comprendente almeno:
a) in caso di impianti da regolarizzare, il progetto definitivo degli interventi di adeguamento per le opere difformi;
b) in caso di impianto da autorizzare in sanatoria, il progetto esecutivo dell’impianto esistente nonché il progetto definitivo degli interventi di adeguamento prescritti dalla provincia.
4. Acquisito il parere di cui al comma 2, entro il termine previsto dal regolamento di cui all’articolo 14, la provincia rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l’esercizio dell’impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
5. Nelle more dei procedimenti di regolarizzazione e di approvazione in sanatoria e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, gli interessati possono proseguire l’esercizio dell’opera di ritenuta e del relativo invaso, ferma restando la loro responsabilità per eventuali sinistri, se alla domanda hanno allegato anche una perizia giurata attestante l’assenza di pericoli per la popolazione, con riguardo allo stato delle opere, comprese le apparecchiature, alla manutenzione e all’efficienza. La perizia giurata è rilasciata da professionisti abilitati secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti professionali.
6. La provincia dispone la chiusura definitiva dell’esercizio degli impianti per i quali non è stata prodotta la documentazione di cui al comma 1, o la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori di cui al comma 2, entro il termine previsto dal regolamento di cui all’articolo 14.
7. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, la provincia può ordinare la demolizione degli impianti per i quali non sia stata dichiarata la regolarizzazione o autorizzata la sanatoria. A tal fine la provincia assegna al titolare dell’impianto un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale dispone l’esecuzione d’ufficio con spese a carico dell’interessato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.