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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 13
1. Dopo l’articolo 11 bis della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art 11 ter - Nulla osta alla prosecuzione dell’esercizio degli impianti esistenti regolarmente autorizzati e collaudati. Regolarizzazione e autorizzazione in sanatoria degli impianti esistenti con basso livello di rischio
1. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all’articolo 11 bis, comma 2, dichiara la regolarità dell’impianto e provvede alla classificazione dell’invaso, all’attribuzione del rischio e dà il nulla osta alla prosecuzione dell'esercizio previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l’esercizio dell’impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
2. La provincia, acquisito il parere del Nucleo per gli impianti di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettera a), prescrive gli eventuali interventi di adeguamento necessari ai fini del rilascio del provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria, indicando le modalità e i tempi di presentazione e realizzazione del relativo progetto. In tal caso, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dell'impianto, la provincia ne autorizza la prosecuzione all'esercizio, specificando le eventuali prescrizioni e condizioni.
3. La provincia, verificata la regolare esecuzione degli interventi di cui al comma 2, rilascia il provvedimento di regolarizzazione o di autorizzazione in sanatoria previa sottoscrizione del foglio di condizioni per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto da parte del proprietario o gestore dello stesso.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi e condizioni di cui ai commi 2 e 3, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto rilasciata ai sensi del medesimo comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.