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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 12
1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 11 bis - Valutazione delle denunce di esistenza
1. Il Nucleo esamina le denunce di esistenza di cui all’articolo 11 ed esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alla classificazione dell’invaso e alla valutazione del rischio connesso.
2. Nel caso di impianti che, in esito all'istruttoria compiuta, risultano regolarmente autorizzati, collaudati e in uno stato di manutenzione soddisfacente, il Nucleo trasmette alla provincia il parere di cui al comma 1. La provincia provvede secondo quanto previsto all’articolo 11 ter, comma 1.
3. Nel caso di impianti da regolarizzare o da autorizzare in sanatoria il Nucleo:
a) se dalla denuncia di esistenza risultano elementi idonei ad attestare, sulla base delle caratteristiche tecnico-costruttive, della georeferenziazione e dello stato di manutenzione dichiarato, un basso livello di rischio, anche indotto, come definito sulla base dei criteri previsti nel regolamento di cui all' articolo 14, indica nel parere l’esito della verifica, e lo trasmette alla provincia ai fini del nulla osta alla prosecuzione all’esercizio secondo quanto previsto all’articolo 11 ter;
b) se dalla denuncia di esistenza non risultano elementi idonei per esprimere il parere di cui alla lettera a), trasmette l’esito della verifica alla provincia che provvede secondo quanto previsto all’articolo 11 quater.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.