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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 64/2009
1. L’articolo 11 della l.r. 64/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 11 - Denuncia di esistenza ai fini della verifica dello stato di rischio degli impianti
1. Il proprietario o il soggetto che, a qualunque titolo, esercisce uno o più impianti esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 10 bis, inoltra alla provincia competente per territorio denuncia di esistenza, nei termini indicati dal regolamento di cui all’articolo 14, ai fini della verifica dello stato di rischio
degli impianti medesimi da parte del Nucleo.
2. Il regolamento di cui all’articolo 14 definisce i contenuti essenziali di cui alla denuncia di esistenza comprendenti almeno i dati tecnici relativi all’ubicazione, al dimensionamento e alle caratteristiche costruttive dell’impianto.
3. I dati tecnici di cui al comma 2 sono dichiarati con le modalità di cui all’Sito esternoarticolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in scheda redatta sulla base del modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 14.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.