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Legge regionale 28 luglio 2014, n. 43

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 4 agosto 2014

Art. 10
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 64/2009 è inserito il seguente:
Art. 10 ter - Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti
1. Presso ciascuna provincia è istituito un nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di seguito denominato Nucleo, quale organismo tecnico interistituzionale di consulenza e supporto tecnico alla provincia stessa ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da un dirigente regionale e da un dirigente provinciale, entrambi in possesso di adeguata professionalità in materia di costruzione degli invasi.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 è integrato da un dirigente del comune in cui è ubicato l'invaso oggetto di valutazione, in possesso di adeguata professionalità in materia urbanistico ambientale.
4. Il Nucleo è nominato dalla provincia su designazione delle amministrazioni di appartenenza dei suoi membri.
5. Per ciascun membro del Nucleo è nominato un supplente, designato dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 tra i propri dipendenti ed in possesso della medesima professionalità del titolare.
6. La partecipazione al Nucleo di cui al presente articolo è a titolo gratuito.
7. Le modalità di funzionamento del Nucleo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 14.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.