Menù di navigazione

Legge regionale 25 luglio 2014, n. 42

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, dell' 1 agosto 2014





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma ottavo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 68, commi 1 e 2, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 );


Visto il parere della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2014;


Considerato quanto segue:


1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana si occupa di diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici e selvatici, effettua analisi per la valutazione della salubrità degli alimenti destinati all'uomo e agli animali, cura la sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive animali, in particolare di quelle trasmissibili all'uomo. L'Istituto zooprofilattico sperimentale costituisce un punto di riferimento indispensabile nella gestione delle emergenze legate alle contaminazioni ambientali che interessano gli alimenti e le popolazioni animali. Tali funzioni si configurano, prevalentemente, come attività di supporto alle aziende sanitarie.


2. Le attività degli istituti zooprofilattici sono disciplinate dalla Sito esternolegge 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'Sito esternoart. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), sull'intero territorio nazionale. La Regione Toscana ha provveduto a recepire la normativa statale con legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 , mentre la Regione Lazio con legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 .


3. Con l'approvazione del Sito esternod.lgs. 106/2012 il Governo ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, inclusi gli istituti zooprofilattici sperimentali, stabilendo che le regioni debbano disciplinare le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli istituti nel rispetto dei principi di semplificazione e di snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa e di razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.


4. Nasce, quindi, l'esigenza di recepire il contenuto del Sito esternod.lgs. 106/2012 , aggiornando l'ordinamento regionale e conformandolo alla sopravvenuta normativa statale, emanando nuovi indirizzi in materia di gestione, organizzazione e funzionamento secondo quanto previsto dal dettato nazionale.


5. Le Regioni Lazio e Toscana, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 117, comma ottavo, della Costituzione , in data 26 febbraio 2014, hanno sottoscritto un'intesa per il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.