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Legge regionale 4 luglio 2014, n. 36

Norme in materia di sospensione dei termini. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 luglio 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 28 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).


Considerato quanto segue:

1. Al fine di assicurare economie di spesa ed un congruo risparmio energetico nel periodo nel quale non si svolge l'attività degli organi consiliari, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tenuto comunque conto dell'esigenze di continuità dell'attività amministrativa, delibera, normalmente, alcuni giorni continuativi di chiusura degli uffici, in particolare nel periodo estivo;


2. Nella suddetta circostanza, al fine di garantire che non risultino lese le finalità sostanziali sottese a tali procedure, nonché di assicurare la certezza del diritto, si rende opportuno disciplinare, in via generale, una corrispondente sospensione di tutti i termini procedurali di competenza del Consiglio regionale disposti dalla normativa regionale; conseguentemente, deve essere dichiarata, per uniformità delle procedure, un’uguale sospensione dei termini dei procedimenti afferenti alla Giunta regionale ma direttamente connessi ai suddetti procedimenti consiliari per espressa previsione normativa, quali, ad esempio, quelli relativi all'approvazione degli atti di pianificazione territoriale ed agli altri piani e programmi;


3. Restano comunque salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento che già prevedono, per i casi sopra richiamati, maggiori periodi di sospensione dei termini per specifici procedimenti amministrativi, quali, ad esempio, le disposizioni di cui all'articolo 84 bis della l.r. 62/2007 in materia di referendum, ed all’articolo 16 della l.r. 51/2010 in materia di iniziativa legislativa popolare;


4. In previsione della scadenza dei termini previsti dai procedimenti di adozione dei piani e programmi attualmente in corso, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente:
Art 13 bis - Sospensione dei termini
1. I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.
2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.