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Legge regionale 4 luglio 2014, n. 36

Norme in materia di sospensione dei termini. Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 luglio 2014

Art. 1
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è inserito il seguente:
Art 13 bis - Sospensione dei termini
1. I termini previsti da disposizioni regionali relativi a procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale e degli organismi ad esso afferenti, sono sospesi per i giorni per i quali l'Ufficio di presidenza delibera la chiusura degli uffici. Sono conseguentemente sospesi, per i medesimi giorni, anche i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale direttamente connessi, per previsione normativa, ai suddetti procedimenti amministrativi di competenza consiliare.
2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge e di regolamento relative a maggiori sospensioni di termini previste per determinati provvedimenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.