Menù di navigazione

Legge regionale 11 giugno 2014, n. 32

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2014





PREAMBOLO


Il Consiglio Regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. In data 2 agosto 2013 si è insediato formalmente l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 4 della l.r. 19/2011 ;


2. Nell’ambito delle sedute di tale organismo sono state valutate opportunità di sviluppo e di ulteriore azione dell’Osservatorio per la cui attuazione è necessario procedere con alcune modificazioni ed integrazioni alla sopracitata l.r. 19/2011 , finalizzate anche a superare alcune criticità della normativa vigente;


3. A tal fine, in primo luogo, si ritiene opportuno dare un necessario coordinamento alla predisposizione della relazione annuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2011 , dedicata alla sicurezza stradale, vista l’importanza che essa ricopre quale espressione del quadro conoscitivo regionale in materia;


4. In secondo luogo è opportuno ampliare il quadro conoscitivo dell’Osservatorio permettendo che esso, per lo svolgimento delle sue funzioni, possa rapportarsi ed acquisire dati, informazioni, analisi e studi, anche da ulteriori soggetti rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;


5. È opportuno, inoltre, permettere all’Osservatorio di caratterizzare con maggior evidenza le proprie iniziative attraverso l’utilizzo di un apposito logo;


6. Al fine di rendere più funzionali i lavori di tale organismo, è necessario anche prevedere la possibilità di istituire gruppi di lavoro interni e di permettere la partecipazione di invitati esterni anche in via permanente;


7. Alla luce della difficoltà riscontrata in questi primi mesi di attività dell’Osservatorio nel garantire la continuità dei lavori, è opportuno alleggerire il quorum costitutivo per la validità delle sedute, nonché prevedere la possibilità di disciplinare i casi di delega dei componenti dell’Osservatorio stesso;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola: “
Toscana
” sono aggiunte le seguenti: “
, coordinata dalle strutture di supporto di cui all’articolo 6
”.
Art. 2
j bis) ulteriori soggetti individuati dall’Osservatorio operanti nei settori di cui alla presente legge.
”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 19/2011 è aggiunto il periodo: “
A tal fine l’Osservatorio definisce un logo con il quale caratterizzare le iniziative promosse.
”.
3. Alla fine del comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 19/2011 è aggiunto il periodo: “
Il regolamento interno disciplina altresì:
a) l’utilizzo del logo di cui al comma 4;
b) l’eventuale istituzione di gruppi di lavoro interni all’Osservatorio per l’approfondimento di specifiche tematiche;
c) la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio di invitati anche in via permanente;
d) i casi di delega dei componenti dell’Osservatorio.
”.
Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi della Toscana, la direzione regionale toscana dell’ACI, il MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Agenzia regionale di sanità, l’IRPET e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera j bis), al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, e per la partecipazione all’Osservatorio dei medesimi soggetti.
”.
2. Il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
4 bis. Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, qualora siano presenti un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli di cui al comma 1, lettere e) e f). Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.