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Legge regionale 11 giugno 2014, n. 32

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana).

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, del 25 giugno 2014

Art. 3
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi della Toscana, la direzione regionale toscana dell’ACI, il MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Agenzia regionale di sanità, l’IRPET e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera j bis), al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, e per la partecipazione all’Osservatorio dei medesimi soggetti.
”.
2. Il comma 4 bis dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
4 bis. Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, qualora siano presenti un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli di cui al comma 1, lettere e) e f). Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.