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Legge regionale 9 giugno 2014, n. 30

Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 61/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 18 giugno 2014





PREAMBOLO

Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 22 novembre 2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti) e, in particolare, l’articolo 27;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 27 della l.r. 61/2007 prevede che le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, subentrate alle comunità di ambito ai sensi della l.r. 69/2011 , approvino, nelle more della completa attuazione della riforma del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, un piano straordinario per procedere ai primi affidamenti del servizio;


2. Poiché l’attuazione della l.r. 61/2007 ha richiesto tempi più lunghi di quelli attesi ed ancora non può considerarsi conclusa, stante la mancata adozione e approvazione di tutti i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti ed i ritardi nelle procedure di affidamento del servizio, è necessario prevedere nella l.r. 61/2007 la possibilità di modificare e aggiornare i piani straordinari già approvati, sulla cui base viene affidato il servizio, al fine di tener conto di tutte le esigenze sopravvenute, con particolare riferimento al fabbisogno impiantistico;


3. Fermo restando il carattere straordinario del piano di cui all’articolo 27 della l.r. 61/2007 , allo stato attuale, è necessario prevedere la possibilità di derogare con detto piano alle previsioni dei piani provinciali, che risultano eccessivamente datati;


4. Data l’urgenza di concludere le procedure di affidamento del servizio, sulla base di atti di pianificazione aggiornati alle attuali esigenze, si prevedono procedure di modifica dei piani straordinari semplificate rispetto a quelle di approvazione e si stabilisce che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione integrata dei rifiuti), è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio
1. Fino all’approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per i primi affidamenti del servizio, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), possono aggiornare il piano straordinario di cui all’articolo 27, anche in deroga alle previsioni contenute nei piani provinciali vigenti, secondo il procedimento di cui al presente articolo.
2. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmettono la proposta di aggiornamento del piano straordinario:
a) alla Regione che, nel termine di cui al comma 3, può esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”), o successivamente approvato;
b) alle province interessate, che, nel termine di cui al comma 3:
1) nel caso in cui abbiano adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con detto piano;
2) nel caso in cui non abbiano ancora adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono formulare proposte o osservazioni.
3. La Regione e le province si esprimono entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta di aggiornamento. Decorso tale termine, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani procedono all’approvazione dell’aggiornamento del piano, anche in assenza dei pareri della Regione o delle province.
4. L’aggiornamento del piano straordinario è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, nonché alle province interessate. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.